pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonche' l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;
1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter,
la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di
settant'anni a partire dalla morte dell'autore.".
1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i
diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o
assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il
direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".
1. L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera
fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la
morte dell'autore.".
1. Dopo l'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei diritti di
utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente
sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore
o altro evento considerato dalla norma.".
1. L'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore,
spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo
compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna
utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo
18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento
per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed
assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta,
altresi', un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti
traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei
dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e'
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del
regolamento, e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di
cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' pubblicato o
comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti e'
di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se
anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o
apparecchio analogo.".
1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
" 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.".
1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' sostituito dal seguente:
" 5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.".
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: "se la fissazione riguarda" fino a: "le norme del regolamento" incluse.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che
gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonche' il
diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del
contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per
ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a
mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro
che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e' rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, e' stabilito con la procedura di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.".
1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una
fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione e'
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti
durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore,
a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto
d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima
volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di
utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in
quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di
cui al comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita
pubblicazione o comunicazione al pubblico.".
1. Dopo il capo III-bis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
Art. 85-quater. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali
dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con
qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di
pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera, quale risulta dall'attivita' di revisione
critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del
diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al
curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla
indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 e' di venti
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o
con qualsiasi mezzo effettuata.".
1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 85-quinquies. - I termini finali di durata del diritti
previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del
titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma.".
1. Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.
2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.