La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening)

7 aprile 2014

La normativa europea

L'art. 4 della direttiva 2011/92/UE stabilisce che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) una serie di progetti (elencati nelI’allegato II della direttiva medesima) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Sempre secondo la direttiva, nel fissare le soglie, gli Stati membri devono tenere in considerazione i criteri dettati dall’allegato III della direttiva.

Al riguardo la Commissione europea, nell’ambito della procedura d’infrazione 2009/2086, stigmatizza come la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la “dimensione del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva.

La normativa italiana

Con riferimento ai succitati criteri presi in considerazione dalla normativa italiana, l’esame delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) evidenzia che:

  • i progetti sottoposti a screening, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del Codice, sono grosso modo gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l’allegato IV contempla sovente delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità;
  • l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per i progetti di cui all'allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, la fase di screening sia bypassata e si proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale;
  • l’art. 6, comma 9, del medesimo decreto, prevede, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non l’obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza – secondo la relazione del Governo, illustrativa dell’A.S. 588 – che non sussiste alcuna garanzia che le soglie fissate dal D.Lgs. 152/2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell’Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.

Al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione citata, l’art. 23 della L. 97/2013 ha introdotto nuove disposizioni, invece che modificare – come sarebbe stato più opportuno – le norme del D.Lgs.152/2006. Tali nuovi disposizioni hanno previsto una procedura in due fasi per addivenire, da parte delle regioni, alla definizione di soglie e criteri per l'assoggettamento alla procedura di screening.

Lavori in corso

Il disegno di legge europea 2013-bis, attualmente all'esame della Camera, interviene sulla materia, prevedendo l'abrogazione dell'art. 23 della L. 97/2013 e una serie di modifiche alla disciplina del Codice dell'ambiente al fine di pervenire alla chiusura della procedura di infrazione.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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