Il divieto di bruciare sul campo i residui vegetali (paglia, sfalci, potature, ecc.)

17 aprile 2014

La normativa vigente

Il comma 1, lettera f), dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) esclude paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, dalla disciplina sui rifiuti solo se “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Tale norma, in linea con la disciplina europea dettata dalla direttiva 2008/98/CE (c.d. direttiva rifiuti), implica che negli altri casi tali materiali vegetali sono considerati rifiuti e quindi, come tali, non possono essere bruciati liberamente.

L’articolo 256 del Codice punisce infatti lo smaltimento non autorizzato di rifiuti con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, quali sono quelli vegetali.

Pene più severe sono previste dal successivo art. 256-bis, introdotto dal decreto-legge sulla "terra dei fuochi" (D.L. 136/2013), secondo cui chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Si applica invece la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da 300 a 3.000 euro) qualora vengano bruciati i rifiuti (urbani) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Secondo quanto riportato nel proprio sito web dal Corpo forestale dello Stato, le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e smaltire i rifiuti senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.

Recenti lavori parlamentari

Nel rispondere all'interrogazione n. 4-00720 il Sottosegretario all'ambiente, nella seduta del 27 febbraio 2014, ha dichiarato la disponibilità dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole ad assumere iniziative normative per escludere le piccole aziende agricole delle aree montane o svantaggiate dall'applicazione del divieto in questione, come richiesto dalla Commissione Ambiente con la risoluzione n. 8-00015.

L'art. 29 del disegno di legge n. 2093 (collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), all'esame della Commissione Ambiente, prevede norme per consentire ai comuni di disciplinare i casi in cui è possibile la combustione di residui vegetali agricoli e forestali (ivi compresi sfalci e potature) in piccoli cumuli e quantità (la norma pone il limite giornaliero di tre metri/stero per ettaro).

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