Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul bonus Irpef (80 euro)
14 maggio 2014
Con la circolare n. 9/E l'Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal D.L. n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (si ricorda, inoltre, la precedente circolare n. 8/E). Il bonus scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Non concorrono al superamento del limite di 26 mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, e la somma non eccede il limite di 26 mila euro, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il credito: in tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d’imposta. Se, invece, la somma eccede il limite, il lavoratore è tenuto comunicare ai sostituti d’imposta di non aver diritto al credito. I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del bonus.
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