In vigore la direttiva sul tabacco
30 maggio 2014
Il 20 maggio 2014 è entrata in vigore la Direttiva 2014/40/ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, pubblicata sulla G.U. dell'UE L 127 del 29 aprile 2014. Per il recepimento, gli Stati membri hanno tempo fino al 20 maggio 2016, anche se è stato previsto un periodo transitorio di quattro anni per il ritiro progressivo di tutti i prodotti non più autorizzati, la cui quota di mercato nell'UE supera il 3% (ad esempio le sigarette al mentolo).
La nuova direttiva sui prodotti del tabacco intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica con :
- regole di etichettatura più stringenti per i pacchetti che recheranno obbligatoriamente immagini e scritte contenenti avvertimenti sanitari che copriranno il 65% della parte anteriore e posteriore del pacchetto, da apporsi sul bordo superiore. Il 50% dei lati dei pacchetti sarà anch'esso coperto di avvertimenti sanitari. Una parte dello spazio sarà comunque riservata ai marchi commerciali;
- discrezionalità in tema di regole di etichettatura per i prodotti che di solito vengono usati in quantità meno importanti come il tabacco da pipa, i sigari, i sigarillos e i prodotti senza fumo;
- gli aromatizzanti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare non potranno essere usati in quantità tali da conferire al prodotto un aroma distinguibile ("caratterizzante") diverso da quello del tabacco;
- le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica (se contenenti nicotina) potranno essere immessi sul mercato solo se conformi alla nuova direttiva; dovranno essere invece assoggettati alla direttiva sui medicinali o sui dispositivi medici se per la loro presentazione e funzione le sigarette elettroniche e i relativi contenitori di liquido di ricarica sono presentati come medicinali o dispositivi medici. Pertanto, se i fabbricanti e gli importatori presenteranno le sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica come medicinali, secondo la definizione di cui alla Direttiva 83/2001/CE o come dispositivi medici secondo la definizione di cui alla Direttiva 93/42/CEE, gli stessi saranno soggetti ad autorizzazione e dovranno essere dispensati in base alle disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali o dei dispositivi medici. Gli Stati membri sono incaricati di vigilare affinché: a) il liquido contenente nicotina sia immesso sul mercato solo in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml, in sigarette elettroniche usa e getta o in cartucce monouso con cartucce o serbatoi di volume non superiore a 2 ml; b) il liquido contenente nicotina non presenti un contenuto di nicotina superiore a 20 mg/ml; c) il liquido contenente nicotina non contenga additivi; d) per produrre il liquido contenente nicotina siano usati solo ingredienti di elevata purezza. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica inoltre dovranno essere a prova di bambino e manomissione, protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite. Diverse decisioni sulle sigarette elettroniche sono lasciate agli Stati membri, ad esempio la regolamentazione degli aromatizzanti, le pubblicità che non abbiano effetti transfrontalieri e i limiti d'età;
- divieto di utilizzo di tabacco orale (come lo snus). La Svezia gode di un'esenzione in forza del suo trattato di adesione a condizione che assicuri che il prodotto non venga venduto fuori della Svezia.
Per saperne di più:
Infografica Tobacco in the EU;
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.