Riorganizzazione Croce Rossa
16 giugno 2014
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2014, il Decreto del Ministero della salute 16 aprile 2014 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, che disciplina le modalità organizzative e funzionali dell’Associazione della Croce Rossa Italiana anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del D.Lgs. 178/2012 che rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute per la la disciplina delle modalità organizzative e funzionali dell'Associazione, anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
- una prima fase, che si è conclusa il 27 gennaio 2013, in cui la CRI ha assunto, centralmente e sul territorio, un ordinamento provvisorio, predisponendosi - con una serie di atti gestionali e di programmazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 - alla fase successiva;
- una seconda fase, dal 1 ° gennaio 2014, che ha visto la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, l'Ente Croce Rossa, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale trasferire tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari;
- una terza fase, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in cui l'Ente verrà soppresso e posto in liquidazione e tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI "ente pubblico" verranno trasferite all'Associazione; la liquidazione durerà il tempo necessario al trasferimento del personale ancora eccedente, che verrà collocato dalla predetta data in disponibilità ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- l'attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana continua ad essere Ente Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa – per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;
- la CRI ha una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell'Ente Pubblico, mentre i livelli provinciale/locale accedono alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente Pubblico);
- i Comitati Locali e Provinciali (salvo i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1° gennaio 2014 si trasformano in Associazioni di Diritto Privato;
- il Comitato Centrale e le Direzioni regionali posticipano la privatizzazione al 1° gennaio 2015.
Per quanto riguarda il diritto di opzione del personale civile a tempo determinato, l'articolo 1-bis del D.Lgs. 178/2012 ha previsto che "Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche... Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata". A questo proposito il decreto 16 aprile 2014, all'articolo 10, stabilisce che il personale civile a tempo determinato della CRI possa esercitare entro il 30 giugno 2014 il diritto di opzione per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali, locali e provinciali, oggi privatizzati, o presso altre Amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, l'articolo 9 del decreto 16 aprile stabilisce che proseguano fino alla naturale scadenza. Per il personale , il cui contratto di lavoro giunga a naturale scadenza entro il 31 dicembre 2014, il relativo rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni con lo stesso personale, con il Comitato regionale territorialmente competente della CRI fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto.
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Relazione sullo stato di attuazione del Decreto Legislativo recante Riorganizzazione dell’Associazione Italiana Della Croce Rossa (CRI) aggiornata al 30 giugno 2013, presentata al Parlamento dal Ministro della salute
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