La Corte di giustizia europea si eprime sul rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro

24 giugno 2014

Sul sito della Corte di Giustizia europea sono state pubblicate le conclusioni dell'Avvocato Generale in merito alla Causa C-286/13 riferita alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) in merito all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

La pronuncia non si riferisce alla direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, recentemente recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 38/2014, bensì al Regolamento (CEE) n. 1408/71, abrogato il 1° maggio 2010 in seguito all'entrata in vigore il regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento n. 1408/71 aveva subito nel tempo numerose modifiche che ne avevano reso notevolmente complessa la disciplina, facendo emergere l’esigenza di una sua integrale riformulazione in un nuovo regolamento. I fatti del procedimento principale esaminati dalla Curia si sono verificati prima dell’entrata in vigore della riforma: per questo ci si riferisce al regolamento n. 1408/71, ora abrogato, e non al regolamento 883/2004 in vigore.

Il caso su cui si è espressa la Corte di giustizia europea riguarda una cittadina rumena che ha chiesto alle autorità del proprio paese il rimborso delle spese sostenute per un intervento chirurgico cui è stata sottoposta in Germania dopo avere constatato che l’ospedale in Romania nel quale avrebbe dovuto essere sottoposta all’intervento era privo di farmaci e di materiali medici di prima necessità. In definitiva, si chiede alla Corte di giustizia se una carenza generalizzata di materiali medici di prima necessità nello Stato di residenza debba essere considerata come una situazione in cui risulti impossibile ottenere la prestazione medica richiesta. In tal caso, ciò consentirebbe al paziente, a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, di esercitare il diritto all’autorizzazione a ricevere il servizio in un altro Stato membro, ponendo le spese a carico del regime previdenziale del proprio Stato di residenza. Il paragrafo 2 fra l'altro specifica che l’autorizzazione deve essere necessariamente concessa, purché le cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato di residenza del paziente e non possano essere offerte entro il lasso di tempo di volta in volta necessario.

La Curia osserva che la domanda di pronuncia pregiudiziale solleva due questioni distinte e di complessità molto diversa:

  1. se la mancanza o la carenza di materiali in un centro ospedaliero, in determinate circostanze, possa equivalere a una situazione in cui in uno Stato non sia possibile praticare in tempo utile una determinata prestazione sanitaria compresa nel regime di prestazioni dispensate dal proprio sistema di previdenza sociale;
  2. se ciò si verifichi anche nel caso in cui tali carenze o mancanze nei centri ospedalieri di detto Stato non siano temporanee o localizzate ma, al contrario, rispecchino una situazione sistemica e, pertanto, prolungata nel tempo, dovuta a circostanze di ordine diverso, siano esse naturali, tecnologiche, economiche, politiche o sociali.

La Curia evidenzia che la questione posta dal giudice nazionale si collega a una situazione di emergenza sanitaria come quella romena che non sembra essere circoscritta nel tempo ma, al contrario, appare indefinita a livello temporale e riferita genericamente all’intero Stato. Pertanto, la Curia ritiene evidente che la risposta alla questione pregiudiziale non possa rinvenirsi nell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71. Per definizione, lo Stato membro che versa in una congiuntura sfavorevole si troverebbe nell’impossibilità di fare fronte agli oneri economici derivanti da un’emigrazione sanitaria di massa degli iscritti al proprio sistema di previdenza sociale verso gli altri Stati membri.

Per capirne di più:

Ministero della salute: Cure nell'Unione europea

Ministero della salute: FAQ - Cure nell'Unione Europea - Campo di applicazione della direttiva e del regolamento;

Ministero della salute: FAQ - Cure nell'Unione Europea - Procedure;

Ministero della salute: FAQ - Cure nell'Unione Europea - Strutture e prestatori di assistenza sanitaria;

Ministero della salute: FAQ - Cure nell'Unione Europea - Reclami e rimedi giurisdizionali

Servizio Studi della Camera: Organizzazione del SSN

Servizio Studi della Camera dei deputati

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