Esame al Senato del Decreto PA: cambiano le norme sul pensionamento dei primari e vengono soppressi i benefici per gli invalidi in conseguenza di atti di terrorismo

5 agosto 2014

Nel corso dell'esame referente al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge 90/2014 (A.S. 1582), l'emendamento del Governo 1.100, ha nuovamente rivisto i limiti d'età per il pensionamento d'ufficio dei professori universitari e dei responsabili di struttura complessa del SSN. Nel corso dell'esame alla Camera, era stato infatti approvato un emendamento (vedi il Testo coordinato) che portava a 68 anni di età il limite massimo d'età, superato il quale i professori universitari e i dirigenti medici di struttura complessa (primari) dovevano obbligatoriamente essere collocati in pensione. Dopo i rilievi della Ragioneria di Stato, che aveva segnalato problemi di copertura derivanti da oneri non quantificati, si è tornati alla situazione precedente che riporta la soglia ai 70 per professori universitari e primari; restano le soglie previste per il resto dei dipendenti pubblici (62 anni e 65 anni per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN).

Inoltre, nel corso dell'esame referente al Senato, l'emendamento del Governo 25.1000 ha soppresso i commi 5-bis/5-quinquies dell'articolo 25 (introdotti alla Camera) che introducevano alcuni benefici in favore di chi avesse subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo. Le disposizioni soppresse riguardavano una norma transitoria relativa ai benefici nei criteri di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti privati (e loro eredi) che avessero subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo. Per la copertura era autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui (a decorrere dal 2014), corrispondente a una riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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