In Gazzetta Ufficiale le norme attuative del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa

30 settembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2014 che disciplina il Fondo di garanzia "prima casa", istituito dalla legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) con lo scopo di concedere garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Si ricorda che a tale Fondo è attribuita una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oltre alle attività e passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. Tale ultimo Fondo è stato contestualmente soppresso dalla legge di Stabilità 2014, pur continuando ad operare fino all'emanazione delle norme attuative del nuovo Fondo "prima casa".

Rispetto al precedente, il nuovo Fondo "prima casa" può concedere anche garanzie collettive, cioè su portafogli di mutui. Inoltre, la garanzia può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi non solo per l'acquisto della prima casa, ma anche per gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica della stessa. E' stato inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo: esso infatti acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico e dei conduttori di alloggi IACP. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

In particolare, le norme attuative pubblicate in G.U. riguardano la prestazione di garanzia relativa ai mutui, rinviando a un successivo provvedimento la disciplina della garanzia collettiva. Il decreto, nel definire le "giovani coppie" precisa che per tali si intendono anche i nuclei familiare costituiti da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro (il limite del precedente Fondo era di 200 mila euro). Rispetto al precedente sistema di garanzia, viene meno il limite massimo di 95 metri quadri riferito all'abitazione oggetto di acquisto. Potranno dunque usufruire dell'agevolazione anche coloro i quali acquisteranno/ristruttureranno abitazioni di superficie maggiore, alle condizioni di legge.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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