Diritti dei passeggeri: l'Antitrust sanziona Trenitalia per pratiche scorrette

18 novembre 2014

Con due delibere pubblicate il 17 novembre, l'Autorità Antitrust (AGCM) ha sanzionato il comportamento scorretto di Trenitalia nei confronti dei passeggeri sotto due differenti profili:

- scorrettezza del complessivo sistema adottato da Trenitalia per il controllo e la repressione delle irregolarità di viaggio, applicata rigidamente dal personale di controllo e giudicata "afflittiva" dall'Antitrust, in questo caso irrogando una sanzione amministrativa di un milione di euro a  Trenitalia per "pratica commerciale scorretta" sulle procedure applicate alle "irregolarità di viaggio" in caso di mancanza di biglietto da parte del viaggiatore. 

- tempi e modalità per le richieste di rimborso in caso di ritardo, in relazione ai quali Trenitalia ha assunto i seguenti impegni (che divengono obbligatori a seguito del provvedimento AGCM): il termine a partire dal quale è possibile richiedere il riconoscimento dell'indennizzo sarà ridotto da 21 a tre giorni e sarà ulteriormente ridotto entro ottobre 2015 e le informazioni sull'esatta entità del ritardo saranno disponibili dopo tre giorni dall'arrivo; il diritto all'indennizzo scatterà in caso di ritardo superiore ai 30 minuti sull'orario previsto, in luogo della soglia di un'ora attualmente in vigore e per le principali stazioni dei grandi "nodi" ferroviari, come quelle di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino, è previsto un margine ulteriore di tre minuti sull'eventuale ritardo rilevato dal gestore dell'infrastruttura; e inoltre è previsto un bonus (non in denaro) pari al 25% del prezzo del biglietto sui servizi nazionali di media e lunga percorrenza, da scontare in viaggi successivi.  Trenitalia si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a favore dei passeggeri entro marzo 2015 e il diritto all'indennizzo sarà esteso anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale a media e lunga percorrenza. Dal 1° marzo 2015 verrà introdotto inoltre il cosiddetto "biglietto globale misto", proposto dal vettore attraverso i propri sistemi di vendita al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero sia il bonus di rimborso sull'intero importo pagato sia la prosecuzione del viaggio in caso di ritardo dovuto a perdita di coincidenza.

Per approfondimenti: Provvedimento PS4656 AGCM sulle sanzioni per irregolarità dei biglietti; Provvedimento PS 4848 AGCM sui rimborsi in caso di ritardi.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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