Welfare e sanità nella revisione della Parte seconda della Costituzione.

9 dicembre 2014

La Commissione Affari sociali, nella seduta del 3 dicembre, ha iniziato l'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge A.C. 2613 cost. e abbinati, recanti "Revisione della Parte seconda della Costituzione". Il Relatore, on. Gelli, procedendo nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale, ha ricordato che le principali disposizioni che incidono su materie di competenza della XII Commissione sono contenute nell'articolo 30, che riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Si ricorda che l'articolo 30 dell'A.C. 2613 e abb.  riscrive ampiamente l'articolo 117 Cost. vigente, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni' o ‘disposizioni di principio'). Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale). Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una ‘clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

La sanità nel disegno di riforma costituzionale

Alla competenza statale esclusiva, sono, come precedentemente, attribuite le funzioni relative alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e innovando rispetto al testo vigente del Titolo V le " disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro"( articolo 30 A.C. 2613 approvato al Senato l'8 agosto 2014 ).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali.

I servizi sociali nel disegno di riforma costituzionale

Per quanto riguarda la materia programmazione ed organizzazione dei servizi sociali, il nuovo terzo comma dell'art. 117 la ricomprende tra le materie di competenza regionale.

Nella seduta del 4 dicembre sono state quindi  svolte audizioni informali di docenti universitari ed esperti della materia.

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