Contributi per asili nido e voucher babysitter
15 dicembre 2014
Nella G. U. n. 287 dell'11 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che fornisce importanti chiarimenti in merito al nuovo contributo sperimentale per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.
Chi può richiederlo
La madre lavoratrice - dipendente di: amministrazioni pubbliche; datori di lavoro privati; o iscritta alla gestione separata (libera professionista) - al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Importo del contributo
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher), mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a ad un importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Come si richiede il beneficio
Si presenta domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni (voucher o contributo per il pagamento della retta dell'asilo) si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. È stato introdotto quale requisito per l'erogazione del beneficio, l'ordine di presentazione delle domande e non l'ISEE, che viene invece valutato solo in via eventuale se le risorse non siano ritenute sufficienti.
Per i voucher, ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
Risorse stanziate
20 milioni di euro è il limite di spesa fissato per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una scheda riassume il provvedimento.
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