Accreditamento istituzionale: entro due anni uniformità dei sistemi regionali
4 marzo 2015
Il SSN garantisce la qualità delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari, vincolando le prime alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio (art. 8-ter D.Lgs 502/1992) ed i secondi all'abilitazione professionale. In seguito, l'accreditamento (art. 8-quater D.Lgs 502/1992) è l'atto con cui la regione verifica il possesso di standard qualitativi, organizzativi e strutturali di strutture e professionisti, equiparando al pubblico le strutture ed i professionisti del privato. Infatti, le strutture sanitarie, pubbliche e private, per poter esercitare la propria attività, devono, in prima istanza, ottenere la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, atto con cui il Comune e la Regione verificano che la struttura abbia i requisiti strutturali (metri quadrati, sale e spazi, assenza di barriere architettoniche depositi, magazzini e spogliatoi ecc) e organizzativi (figure professionali abilitate ed in numero idoneo all'attività sanitaria da svolgere in piena sicurezza per i pazienti). Successivamente, possono chiedere l'accreditamento istituzionale, atto con cui si verifica che la struttura privata possiede gli stessi standard qualitativi delle strutture pubbliche e, pertanto, viene a queste ultime equiparata.
L'Intesa del 20 dicembre 2012 "Disciplina per la revisione della normativa per l'accreditamento" (il cosiddetto Disciplinare tecnico per l'accreditamento), realizzato dal Tavolo di lavoro per la revisione della normativa per l'accreditamento (TRAC), costituito da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenas, delle Regioni e Province Autonome, ha individuato 8 Criteri, 28 Requisiti essenziali e 123 evidenze comuni a tutti i sistemi regionali per l'accreditamento istituzionale.
Il 19 febbraio 2015 è stata approvata, in Conferenza Stato-Regioni, l'Intesa in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, che definisce le modalità e i tempi di attuazione del "Disciplinare tecnico" sancito con l'Intesa del 20 dicembre 2012. Il Cronoprogramma allegato all'Intesa del febbraio 2015 (Allegato A) distingue per ciascuna evidenza i tempi di adeguamento, prevedendo due scadenze a 12 e 24 mesi. A titolo esemplificativo: nel primo Requisito ("Modalità di pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di assistenza e di supporto") del primo Criterio più generale ("Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie") si prevede che entro 12 mesi Regioni/PA e Aziende debbano adeguarsi all'Evidenza "presenza del Piano Strategico, che contenga obiettivi basati sull'analisi dei bisogni e/o della domanda di servizi/prestazioni sanitarie". L'Intesa, sancita il 19 febbraio, definisce, inoltre, le modalità di funzionamento degli "Organismi tecnicamente accreditanti" (Allegato B), al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, e ne prevede l'istituzione presso le Regioni e le PA che ne siano prive entro il 31 ottobre 2015.
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