Docenti con diploma magistrale entro a.s 2001/2002: il Consiglio di Stato ritiene fondata l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento

20 aprile 2015

Con Sent. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello dei docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 contro la sentenza breve del TAR Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014 che ha respinto il ricorso di tali docenti avverso il DM n. 235/2014 del MIUR con cui lo stesso Ministero ha disposto l'aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento (GAE), già graduatorie provinciali permanenti, non prevedendo per essi la possibilità di inserimento in tali graduatorie.

Si ricorda che le predette graduatorie, costituite ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs. n. 297/94 (cd. TU della scuola), sono riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

La motivazione della sentenza si basa sul fatto che, rispetto a quanto argomentato dal tribunale di primo grado, per i ricorrenti sussiste l'attualità dell'interesse in quanto, solo precedentemente al parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013, formalizzato dal DPR 25 marzo 2014, è stato consentito ai docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di formulare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, essendo stato considerato tale titolo come abilitante.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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