La farmacia di comunità/dei servizi
15 giugno 2015
L'introduzione in Italia del modello della Farmacia dei servizi è dovuta alla legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, all'articolo 11 ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e i successivi decreti ministeriali attuativi, hanno indicato la tipologia di prestazioni e le attività delle Farmacie di comunità, poi configurate come "strutture di servizio".
In sostanza, il D. Lgs. 153/2009 ha formalizzato e rafforzato un nuovo ruolo della farmacia, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro socio sanitario polifunzionale di prestazioni al servizio della comunità dei cittadini.
I nuovi compiti e le funzioni assistenziali previsti per le Farmacie di comunità sono rappresentati da:
a) la partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a supporto delle attività del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PdF) attraverso: la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta ; la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PdF e per l'effettuazione di ulteriori prestazioni presso la Farmacia. Questo tipo di attività risulta di notevole importanza nella gestione di pazienti disabili o anziani non autosufficienti, in particolare attraverso la consegna a domicilio dei farmaci, il noleggio di apparecchiature elettromedicali e protesiche, lo scadenzario delle forniture integrative (avviso ai cittadini, con 2-3 giorni di anticipo, della data di scadenza dei prodotti), i messaggi per avvisare i pazienti in politerapia dell'orario di assunzione dei farmaci;
In funzione della loro dispensazione ed utilizzazione in ambito sia territoriale che ospedaliero, la normativa nazionale sul regime di fornitura dei farmaci individua diverse modalità di erogazione dei medicinali a carico del SSN. In particolare, il consumo di medicinali in ambito territoriale attraverso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, diffuse sul territorio (regime di dispensazione convenzionale) si realizza a seguito della prescrizione da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici specialisti. In ambito ospedaliero, la dispensazione dei medicinali viene effettuata direttamente dalle strutture sanitarie (distribuzione diretta) o, in alternativa, per il tramite delle farmacie convenzionate (distribuzione per conto). La distribuzione per conto delle ASL da parte delle farmacie convenzionate avviene sulla base di specifici accordi stipulati dalle Regioni e Province Autonome con le Associazioni delle farmacie convenzionate. Tale modalità distributiva consente agli assistiti affetti da patologie croniche, che richiedono una assistenza farmaceutica continua, di rifornirsi presso le farmacie territoriali. In genere, la remunerazione del servizio di distribuzione è operata sulla base di una percentuale sul prezzo al pubblico del farmaco o di una commissione per confezione o ricetta.
Nel tempo, la distribuzione diretta ha presentato numerose criticità collegate a:
• ristretto orario di apertura al pubblico dei servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
• difficoltà per il paziente o per i familiari di accedere alle strutture distributive dei farmaci;
• costi legati alla logistica della distribuzione, al personale interno all'Azienda sanitaria, allo stoccaggio e alla
distribuzione dei farmaci in distribuzione diretta.
D'altra parte, la distribuzione per conto ha mostrato vantaggi riferibili a:
• facilità di accesso dell'utente grazie alla capillarità delle Farmacie di comunità soprattutto nelle zone rurali;
• diretta comunicazione e informazione al paziente, e/o a chi se ne prende cura, circa la gestione di farmaci e delle altre terapie in atto;
• risparmio sui costi di personale, magazzino e gestione.
b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché l'aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di Farmacovigilanza;
c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale;
d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei MMG e dei PdF, secondo Linee guida e Percorsi diagnostico-terapeutici, avvalendosi anche di personale infermieristico e prevedendo l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.
I servizi di secondo livello erogabili in farmacia tramite dispositivi strumentali per la misurazione (art. 3 del decreto 16 dicembre 2010) sono: le misurazioni della pressione arteriosa; della capacità polmonare tramite auto - spirometria; della saturazione percentuale dell'ossigeno; della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca; l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di Telecardiologia da effettuarsi in collegamento con Centri di cardiologia accreditati dalla Regione. Gli accertamenti effettuati in Farmacia possono essere un utile supporto all'attività dei medici di medicina generale nelle situazioni in cui l'esecuzione degli stessi accertamenti negli studi dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta non risulti possibile dal punto di vista organizzativo. Ai fini dell'effettuazione delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che fruiscono di tali servizi, la Farmacia (art. 4 decreto 16 dicembre 2010) deve mettere a disposizione spazi dedicati separati dagli altri ambienti, adeguatamente attrezzati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, che permettano l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione degli apparecchi, degli strumenti e degli eventuali reagenti impiegati in condizioni di sicurezza.
Per quanto riguarda i defibrillatori, il decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici di cui all'articolo 2, comma 46, della Legge n. 191/2009" cita le Farmacie tra i luoghi e le strutture nelle quali è possibile collocare i defibrillatori semiautomatici esterni, di cui è già in atto una diffusione negli stadi, negli aeroporti, nei grandi magazzini e in altri luoghi di aggregazione;
e) l'effettuazione, presso le Farmacie, tra i servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo. I test di autodiagnostica/autocontrollo (decreto 16 dicembre 2010), che possono essere effettuati presso tutte le Farmacie di comunità, comprese quelle comunali, sono: la misurazione della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emoglobina, dell'emoglobina glicata, della creatinina, delle transaminasi e dell'ematocrito; la misurazione di componenti delle urine; il test di ovulazione, di gravidanza, di menopausa e il test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci. Sono test che "in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo, ovvero in caso di condizioni di fragilità, di non completa autosufficienza";
f)prenotazione delle prestazioni specialistiche, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (decreto 8 luglio 2011);
g)erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali (decreto 16 dicembre 2010). Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.
Nel corso del 2014, la piena realizzazione della farmacia dei servizi è stata favorita dall' Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni sulle Linee progettuali di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2013. Tra le linee progettuali finanziate, con uno stanziamento vincolato di 250 milioni di euro ripartiti tra le Regioni secondo la tabella allegata all'Accordo, vi è anche quella relativa a "Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale – Farmacia dei servizi". In continuità con quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 2014, l'articolo 5 del Patto per la salute 2014-2016 prevede che le Regioni provvedano a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita,nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità.
In ultimo, l'Agenda per la semplificazione 2015-2017, presenta, fra le azioni previste, l'Accesso multicanale alle prenotazioni sanitarie e l'accesso on line ai referti sanitarie.
In coerenza con quanto stabilito dal Patto per la Salute, l'azione intende assicurare progressivamente su tutto il territorio nazionale:
- la prenotazione delle prestazioni sanitarie per telefono, on-line o in farmacia attraverso i CUP (entro dicembre 2016);
- l'accesso on line o in farmacia ai referti sanitari (entro dicembre 2016), compresi quelli relativi alla diagnostica per immagini (entro dicembre 2017).
Si ricorda inoltre che il Ministero della salute nel maggio 2014 ha messo a punto le "Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia farmacologica nell'ambito dei servizi assistenziali erogati dalle Farmacie di comunità", alle quali si rinvia per un approfondimento.
Occorre infine ricordare che i rapporti tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni. Il testo della Convenzione, è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371. La Convenzione è scaduta nel 2001 ed è in regime di prorogatio. Pertanto, nella definizione della nuova Convenzione farmaceutica nazionale dovranno essere affrontati anche i nodi attuativi per la piena realizzazione della farmacia dei servizi.
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