Corte di Giustizia UE: il vettore aereo è tenuto a indennizzare i passeggeri anche in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti
29 settembre 2015
La Corte di Giustizia dell'UE con Sentenza del 17 settembre 2015 nella causa C-257/14, ha deciso che in caso di annullamento di un volo, il vettore aereo è tenuto, in base al Regolamento (CE) n. 261/2004, a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da EUR 50 a EUR 600, in funzione della distanza), a meno che il vettore sia in grado di provare che l'annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. I problemi tecnici che emergano in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé "circostanze eccezionali" che esimono la compagnia dall'indennizzo. La compagnia aerea può invece essere sollevata dall'obbligo d'indennizzo nel caso di problemi tecnici che risultino da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo.
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