Il Tar Lombardia giudica illegittima la decisione della Regione Lombardia di porre a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo

29 ottobre 2015

In seguito alla sentenza della Corte costituzione n. 162 del 10 giugno 2014 – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce  il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili – e in attesa di un intervento del Parlamento, la regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta Regionale  del 12 settembre 2014, n. X/2344, ha stabilito di autorizzare le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso i Centri PMA presenti sul territorio regionale, che già erano autorizzati a effettuare le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo,  e ha contestualmente sospeso le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti a Centri al fine di svolgere le attività di procreazione medicalmente assistita.

Nelle more dell'eventuale inserimento delle prestazioni riguardanti la fecondazione di tipo eterologo nei livelli essenziali di assistenza, la regione Lombardia ha inoltre stabilito di porre a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo e, con la deliberazione 7 novembre 2014, n. X/2611 ha stabilito le relative tariffe (ricomprese tra 1.500 e 4.000 €), differenziando così i costi della fecondazione eterologa da quelli dell'omologa,  per la quale gli assistiti sono assoggettati soltanto al pagamento di un ticket, restando in capo alla Regione il costo dell'intervento.

Entrambe le deliberazioni sono state impugnate.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3246/2014  del 28 ottobre 2015 ha riconosciuto l'illegittimità delle determinazioni regionali impugnate, laddove si è stabilito di porre a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo.

Con riferimento alla determinazione regionale di porre a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo, diversamente da quanto previsto per la PMA di tipo omologo, il Tribunale ha sottolineato che "non assume rilievo determinate la circostanza che la PMA, sia omologa che eterologa, non sia ricompresa formalmente nel D.P.C.M. che individua le prestazioni da qualificare livelli essenziali di assistenza, atteso che, se l'inserimento della prestazione nei LEA può avere un effetto costitutivo nella qualificazione della stessa, rendendone quindi doverosa l'erogazione su tutto il territorio nazionale alle medesime condizioni minime, il mancato inserimento nell'elenco non può determinare l'effetto opposto, considerato che va verificata in concreto l'appartenenza di una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale" poiché "trattandosi  di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – né il legislatore né, a maggior ragione, l'autorità amministrativa possono ostacolarne l'esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l'intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l'eventuale limitatezza delle risorse finanziarie". Il Tribunale ha anche evidenziato  "come il trattamento deteriore riservato alla PMA di tipo eterologo appare illegittimo anche per violazione del canone di ragionevolezza, attesa la riconducibilità di questa allo stesso genus della PMA di tipo omologo, assoggettata invece al pagamento del solo ticket".

Il TAR Lombardia ha invece ritenute infondate le censure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti a Centri al fine di svolgere le attività di procreazione medicalmente assistita.Il Tribunale infatti ha valutato necessaria la sospensione, per consentire di adeguare gli standard operativi e le tecniche di effettuazione della PMA alle più moderne tecnologie e di adattare le procedure anche alla luce del recente riconoscimento della possibilità di ricorrere alla PMA di tipo eterologo. Oltretutto, la difesa regionale ha evidenziato come i Centri di PMA operanti nella Regione Lombardia rappresentano il 16,3% di quelli presenti a livello nazionale e sono più numerosi che in altre Regioni.

Documenti di interesse:

Nota della Regione Lombardia sulla fecondazione eterologa del 28 ottobre 2015;

Fecondazione medicalmente assistita, scheda di documentazione del Servizio studi.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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