Fecondazione: sentenza della Corte costituzionale fa decadere il divieto di selezione degli embrioni
12 novembre 2015
Nell'ambito del giudizio in via incidentale sollevato dal Tribunale di Napoli, la Corte costituzionale, con la sentenza 229/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40/2004 nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto di embrioni affetti da malattie genetiche e ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 14 della legge.
Nel dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 40/2004, la Corte richiama la sentenza n. 96/2015, nella quale era stata dichiarata l'illegittimità della legge 40, nella parte in cui non consentiva il ricorso alla PMA alle coppie fertili affette da gravi malattie genetiche, rispondenti ai criteri di gravità individuati dalla legge 194/1978 e accertate da strutture pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 6, della legge 40/2004 viene invece dichiarata non fondata. La decisione sulla rilevanza penale della condotta di «soppressione di embrioni» (pur riferita solamente agli embrioni che risultino affetti da malattie genetiche) è una valutazione che spetta alla discrezionalità del legislatore: «la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte penalmente punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. Anche con riguardo a detti embrioni […] si prospetta, infatti, l'esigenza di tutelare la dignità dell'embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L'embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico». La Corte ricorda che, già con la sentenza n. 151/2009, era stato riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell'embrione, riconducibile al precetto generale dell'art. 2 Cost.; principio suscettibile di «affievolimento», solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti. Nel caso in esame, la Corte ritiene che la soppressione determinerebbe un vulnus alla dignità dell'embrione che non trova giustificazione in nessun altro interesse antagonista.
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