Cannabis terapeutica: pubblicato in G.U. il decreto che ne regolamenta la produzione e l'utilizzo
2 dicembre 2015
E' stato pubblicato in G.U. il Decreto 9 novembre 2015 Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.
Il decreto individua le funzioni del Ministero della Salute, le quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, le prescrizioni e le garanzie dell'autorizzazione alla fabbricazione rinviando poi a un allegato tecnico le parti relative alle stime sulla produzione e ai controlli sulla coltivazioni, all'appropriatezza delle prescrizioni, al tipo di patologie per cui è consentito l'uso di prodotti derivati dalla cannabis, al sistema di sorveglianza sulle piante e ai costi di produzione.
Le Regioni entro il 31 maggio di ogni anno predisporranno le richieste sulla base dei fabbisogni dei pazienti, vecchi e nuovi, e sulla base delle richieste sarà determinato il quantitativo da produrre. Le coltivazioni avranno luogo nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. La rimborsabilità a carico del Ssn è subordinata alle indicazioni delle singole Regioni.
Si ricorda che durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge 36/2014, nella seduta del 30 aprile 2014, il Governo ha accolto gli Ordini del giorno 9/02215-AR/005; 9/02215-AR/030; 9/02215-ar/022 che invitavano il Governo ad avviare iniziative legislative volte a consentire la coltivazione della Cannabis per uso terapeutico, prendendo in considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute – la produzione di medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani. Il 18 settembre 2014, il Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno sottoscritto l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di cannabis e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Si rammenta infine che 12 regioni hanno emanato specifiche disposizioni organizzative per l'erogazione, nell'ambito del servizio sanitario regionale, di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Le normative regionali in materia sono state emanate dal 2012 e si differenziano per le modalità di erogazione. Infatti, in alcune regioni l'erogazione è consentita solo sulla base della prescrizione del medico ospedaliero; nelle leggi regionali più recenti invece l'erogazione è consentita anche in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di Medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente. Si segnala infine che alcune leggi regionali (vedi Abruzzo e Toscana) autorizzano le Giunte regionali a stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale per la produzione e la preparazione dei medicinali cannabinoidi o ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei regionali, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze (Regione Piemonte).
Si segnala infine che sono all'esame delle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera i disegni di legge A.C. 3235 e abb. Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
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