Guida senza patente: sanzioni amministrative più alte
18 gennaio 2016
Il Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo in materia di depenalizzazione, in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 , che depenalizza alcune fattispecie di reato attualmente punite con una sanzione penale. Tra le fattispecie "depenalizzate" è stata prevista (in base all'art. 2, comma 2) la guida senza patente che sarà quindi punita con una sanzione amministrativa, irrogata direttamente dall'organo accertatore. Secondo il Comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tale misura aumenta il fattore di deterrenza nei confronti di chi guida senza titolo, infatti: "chi guida senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda, cioè, una sanzione penale di tipo "contravvenzionale", da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro. Se la cosa si ripete entro due anni, il caso di "recidiva nel biennio", si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. La previsione di una sanzione pecuniaria penale - la cui applicabilità è di competenza della magistratura - comporta, visto l'enorme carico di cause pendenti nei tribunali, che in molti casi per i trasgressori intervenga la prescrizione del reato e, di conseguenza, gli stessi non vengono efficacemente puniti". Il nuovo provvedimento prevede invece che chi viene sorpreso, per la prima volta, a guidare senza aver conseguito la patente dovrà pagare, immediatamente, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da un minimo di 5 mila a un massimo di 30 mila euro. E' confermato che se il trasgressore, nell'arco di un biennio, reitera questo grave comportamento, sarà punito con la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.
Chi ha violato la norma è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 60 giorni. Trascorso tale periodo, l'importo della sanzione diventa esigibile e, di conseguenza, l'organo accertatore può avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito. Nel comunicato si sottolinea altresì che, per chiarezza, non si parla, nel provvedimento, di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l'abbiano con sé nel momento del controllo, in quanto in questo caso si applica già di una sanzione amministrativa.
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