Le modifiche alla normativa sulle c.d. attività upstream e il quesito referendario ammesso dalla Consulta

4 febbraio 2016

I commi da 239 a 242 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream).

In particolare, il comma 239, riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette) e, tra l'altro, fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento.

In ragione delle modifiche apportate dai citati commi 239-242, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2016 ha dichiarato che non hanno più corso le operazioni concernenti cinque delle sei richieste di referendum popolare presentate.

L'unico quesito referendario che prosegue l'iter è quello finalizzato all'abrogazione dell'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal succitato comma 239, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale" (denominazione: divieto di attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione
della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento).

Il quesito è stato riformulato dall'Ufficio centrale della Corte di Cassazione, nel modo sopra esposto, ed è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 2016.

Con la sentenza n. 16/2016 la Consulta ha dichiarato estinto il giudizio di ammissibilità delle altre cinque richieste di referendum popolare. 

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