Indennità di accompagnamento disabili: sentenza Consiglio di Stato la esclude dal reddito ai fini ISEE

1 marzo 2016

Dopo essere stata annunciata alla fine dello scorso anno, è stata pubblicata ieri, 29 febbraio, la sentenza del Consiglio di Stato che esclude l'indennità di accompagnamento dei disabili dal calcolo del reddito ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR a cui si era precedentemente appellato un soggetto disabile, respingendo il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal MEF.

Alla base del ricorso vi era la tesi che, considerato l'ISEE quale strumento a garanzia dell'equo diritto di accesso e dell'importo di misure per il contrasto alla povertà, l'assimilazione dell'indennità di accompagnamento dei disabili alla definizione di reddito (ancorchè utilizzata in senso atecnico, vale a dire non corrispondente alle categorie di reddito elencate dal DPR 917/1986 ai fini dell'imposizione fiscale a carico delle persone fisiche) è stata necessaria per esigenze di equità perequativa e contributiva, in quanto tale indennità risulta già esente da IRPEF.

Tra le motivazioni della sentenza si legge che "l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa".

Qui il testo della sentenza n. 00842/2016.

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.