Corte Giustizia UE: reclami dei passeggeri nel trasporto aereo
18 marzo 2016
La Corte di Giustizia UE con la sentenza nelle cause riunite C-145/15 e C-146/15 del 17 marzo 2016 è intervenuta sulla tutela dei passeggeri nel trasporto aereo. In caso di cancellazione di un volo, il vettore aereo è infatti obbligato, secondo il regolamento (CE) n.261/2004, a fornire assistenza ai passeggeri interessati, nonché una compensazione pecuniaria (tra 250 e 600 euro), in funzione della distanza. Secondo la normativa comunitaria, gli Stati membri sono tenuti a designare un'autorità responsabile dell'applicazione della normativa che tutela i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, a cui ciascun passeggero può presentare reclamo. La Corte ha stabilito che le autorità nazionali svolgono una sorveglianza di carattere generale al fine di garantire i diritti dei passeggeri aerei, ma non sono tenute ad agire in seguito a reclami individuali; tuttavia, tale potere può essere loro attribuito dalla normativa nazionale. La Corte nella sentanza ritiene che l'organismo nazionale competente, in linea di principio, non sia tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti dei vettori aerei, volte ad imporre loro di versare le indennità previste dal regolamento n.261/2004.Tuttavia, la Corte sottolinea che, tenuto conto degli obiettivi del regolamento, nonché del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell'attribuzione delle competenze che intendono assegnare agli organismi, gli Stati membri hanno la facoltà, al fine di ovviare ad unainsufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di autorizzarel'organismo ad adottare misure che facciano seguito a reclami individuali.
Per approfondimenti si veda il testo integrale della sentenza.
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