Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità

28 luglio 2016

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.

L'articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016 ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell'ISEE per tali nuclei fino all'adozione di una modifica normativa al D.P.C.M. 159/2013.

La circolare INPS 137 del 25 lugli 2016   informa che l'Istituto provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016, con le seguenti eccezioni: nel caso di ISEE pari a zero, ISEE già ricalcolato su domanda dell'interessato, o ricalcolato dallo stesso dichiarante. 

Il ricalcolo terrà conto delle informazioni fornite al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) originaria: solo qualora siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo, ecc.) e si voglia valorizzarle nel nuovo ISEE 2016 è necessario presentare una nuova DSU. Le operazioni di ricalcolo avverranno in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU e si concluderanno entro il 10 settembre p.v.. Per accesso a prestazioni agevolate con scadenza di termini nel breve periodo, può essere presentata una nuova DSU.

L'attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli interessati attraverso i consueti canali di comunicazione all'utenza: Servizi on line – accesso tramite Pin, Caf, sedi territoriali Inps.

La circolare inoltre chiarisce ancora una volta che, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all'articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016 è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l'ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data. Secondo quanto illustrato da INPS e Ministero del Lavoro tale opzione vale esclusivamente per le prestazioni in corso, per le quali l'ente potrà decidere se richiedere il nuovo ISEE oppure mantenere la prestazione come regolamentata dal D.P.C.M. 159/2013 (vecchio ISEE valido fino al 15 gennaio 2017). Per le domande per le nuove prestazioni, il calcolo deve invece essere fatto utilizzando la disciplina di cui all'art. 2-sexies del decreto legge 42/2016 (nuovo ISEE).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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