Le norme in materia di rifiuti contenute nella legge n. 154/2016 (cosiddetto collegato agricolo)

22 agosto 2016

Entrerà in vigore il prossimo 25 agosto (essendo stata pubblicata nella G.U. n. 186 del 10 agosto 2016) la legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo).

In essa sono contenute le seguenti disposizioni che incidono sulla disciplina dei rifiuti dettata dalla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006):

  • l'art. 10 disciplina il "contributo ambientale" dovuto al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). In particolare il comma 1 ne prevede la determinazione, a decorrere dall'anno 2017, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti;
  • l'art. 11 interviene in materia di consorzi e sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il comma 1 prevede, in particolare, che le imprese agricole, singole o associate, quando obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta in questione attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono. Il comma 2 prevede che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai c.d. consorzi imballaggi. Il comma 3 interviene sugli aspetti sanzionatori;
  • l'art. 41 modifica l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, al fine di ampliare (mediante riscrittura della lettera f) le esclusioni previste per gli sfalci e le potature. Di seguito vengono evidenziate le modifiche rispetto al testo previgente del Codice dell'ambiente (art. 185), che ha recepito l'art. 2 della direttiva 2008/98/CE, operate dall'art. 41:

Testo vigente art. 185 D.Lgs. 152/2006

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Testo vigente art. 2 direttiva 2008/98/CE

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Nuovo testo, riscritto dall'art. 41 della L. 154/2016

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1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

 1.  Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature,

f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,  lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a),

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso

nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o

utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa

utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

Nel parere fornito dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camerasi legge, nei considerando, che "tale disposizione andrebbe valutata sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea rispetto alla quale essa: richiama le classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera a) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 codice civile); specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies) del decreto-legge n. 91 del 2014; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione". Tra le osservazioni che integrano il parere positivo la Commissione VIII include la seguente: "valuti la Commissione di merito la portata della disposizione di cui all'articolo 30-bis, per un verso, in relazione alla compatibilità con la disciplina sull'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE e, per l'altro, in relazione al riferimento alle «normali pratiche agricole e zootecniche», al fine di assicurare il rispetto delle politiche ambientali, in linea con quanto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91".

Si segnala che successivamente, nel corso dell'esame parlamentare, l'Assemblea del Senato ha approvato (nella seduta del 6 luglio 2016) l'ordine del giorno 9/01328-B/022.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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