Autovelox: per la Cassazione non basta il cartello generico di avviso di controllo di velocità.

8 settembre 2016

La Corte di cassazione, sez. II civ., con la Sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016, che riprende la precedente giurisprudenza della stessa Corte in materia, ha ribadito che non è sufficiente segnalare genericamente all'inizio del territorio comunale l'attivazione del controllo elettronico della velocità, ma che gli autovelox devono essere adeguatamente segnalati e le pattuglie ben visibili, a pena di annullamento degli accertamenti effettuati. Nella sentenza la Cassazione ricorda che le legge n. 168 del 2002 prescrive l'obbligo per la pubblica amministrazione proprietaria della strada di dare idonea informazione del controllo di velocità, con l'apposizione in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox, che "devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante". Se il comune non adotta concretamente questi criteri le multe sono pertanto annullabili. Nel caso concreto un comune sardo aveva posizionato l'avvertimento di rito "controllo elettronico della velocità" solo all'ingresso del paese, attivando accertamenti con un veicolo seminascosto dalla vegetazione, non ritenuto quindi idoneo a rispettare i criteri di tempestiva avvistabilità richiesti dalla normativa.

Per approfondimenti si veda il testo della Sentenza Cass. n. 15899/2016

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