Riparto per l'anno 2016 delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze
1 dicembre 2016
Sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2016 è stato pubblicato il decreto 26 settembre 2016 Riparto per il 2016 delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze.
Le risorse del Fondo sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi offerti non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. Inoltre, le regioni sono tenute ad utilizzare le risorse prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
Le risorse assegnate al Fondo per il 2016 sono pari a 400 milioni di euro, di cui:
- 390 milioni di euro alle regioni;
- 10 milioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai quali si aggiungono le risorse, pari a 5 milioni, di cui all'art. 1, comma 406, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), per complessivi 15 milioni di euro, finalizzate al finanziamento di azioni di natura sperimentale volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave. Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I criteri utilizzati per il riparto per il 2016 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura del 40%.
Ai fini del riparto per il 2017, tali criteri saranno oggetto di specifica integrazione e revisione, anche a seguito della rilevazione ( di cui all'art. 3, co. 5, del decreto) compiuta dalle regioni relativamente al numero delle persone con disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità.
Aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza (art. 2)
Il decreto definisce prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:
a) incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare;
b) trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato;
c) interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
Disabilità gravissime
Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18/1980, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza) del Regolamento ISEE (Dpcm 159/2013), e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) (punteggio scala Glasgow Coma Scale );
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave/gravissimo stato di demenza (punteggio scala Clinical Dementia Rating Scale);
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare (punteggio scala Medical Research Council (MRC), o Expanded Disability Status Scale, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod) ;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o parziale e ipoacusia;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo (applicazione punteggio scala Level of Activity in Profound/ Severe Mental Retardation);
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima sono illustrate nell'allegato 1 al decreto.
La definizione di disabilità gravissima è comunque adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito della già citata rilevazione compiuta dalle regioni relativamente al numero delle persone con disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità.
Integrazione socio-sanitaria
Per facilitare le attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le regioni si impegnano a:
a) prevedere o rafforzare punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, da parte di aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale;
c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni (es.: budget di cura).
Erogazione e Monitoraggio
La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse, nonché la destinazione delle stesse alle aree di intervento proprie della non autosufficienza, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione sociosanitaria nella programmazione degli interventi.
Piano triennale per la non autosufficienza
Il decreto di riparto prevede che, con decreto interministeriale - ministri lavoro/salute/MEF/politiche per la famiglia -, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia approvato un Piano triennale per la non autosufficienza, volto in particolare a definire per il periodo 2017-19:
a) i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi rivolti alle persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario;
b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Per la definizione del Piano è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro Ministero del lavoro/regioni/ANCI. Il gruppo valuta, in particolare, la definizione di disabilità gravissima.
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