Mancato concorso delle Autonomie speciali all'equilibrio della finanza pubblica e riduzione del Fondo sanitario nazionale
15 febbraio 2017
La riduzione del FSN per gli anni 2017 e 2018, come stabilito nell'Intesa dell'11 febbraio 2016, è stata determinata dal concorso all'equilibrio della finanza pubblica richiesto alle Regioni e alle Province autonome dal comma 680, art. 1, della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015). Ai fini del concorso, per una quota-parte pari a 3.980 milioni di euro per il 2017 (di cui 480 milioni a carico delle Autonomie speciali) e 5.480 milioni (di cui sempre 480 milioni a carico delle Autonomie speciali) a decorrere dal 2018, il FSN è stato rideterminato in 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018 (sul punto anche la Corte dei conti nell'audizione sul Documento di economia e finanza 2016 presso le Commissioni bilancio riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). In seguito, l'art. 1, commi 392-396, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha ulteriormente, rideterminato, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa 11 febbraio 2016 , il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è stato fissato in 113 mld di euro per il 2017 e in 114 mld di euro per il 2018. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stato stabilito in 115 mld di euro.
Come chiarito dal comma 394 della legge di bilancio 2017, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero dovuto assicurare gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizione di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017, ma, come sottolineato da un comunicato del Ministero della salute le Regioni a statuto speciale "avendo scelto di non chiudere tali accordi e di ricorrere alla Corte costituzionale avverso le disposizioni della legge di stabilità, hanno di fatto determinato un supplemento di manovra a carico delle regioni ordinarie". Poiché la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno definito, con il Patto di Garanzia (Accordo 15 ottobre 2014), il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2022, il supplemento di manovra (corrispondente ad una riduzione del livello di finanziamento del SSN) ora a carico delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 422 milioni di euro .
Inoltre, la legge di bilancio 2017 ha introdotto la revisione dei tetti della farmaceutica (co. 398-399) e specifici vincoli a valere sull'incremento di fondi con diretta incidenza sul livello di finanziamento del SSN. Questi i vincoli introdotti dalla legge di bilancio 2017:
- Quota premiale pari allo 0,1% del finanziamento complessivo, destinata a finanziare programmi annuali di riqualificazione regionale da presentare al Comitato LEA (co. 385-386);
- Quota del finanziamento pari a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, finalizzata per: farmaci innovativi, innovativi-oncologici, piano nazionale vaccini, fondo per concorso al rimborso alle Regioni per assunzioni e stabilizzazioni (c. 393).
Nel sito della Camera il tema dedicato a: La programmazione economico-finanziaria per il 2014-2016 e la previsione del fabbisogno sanitario 2017 e 2018
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