Pubblicato in Gazzetta il Decreto di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
20 marzo 2017
Sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, suppl. ordinario n. 15, è stato pubblicato il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
I precedenti LEA erano stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001.
Si ricorda che le Commissioni XII della Camera e Igiene e sanità del Senato, nel dicembre 2016, a conclusione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (A.G. 358), hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole con condizione e osservazioni e parere favorevole con condizioni.
L'entrata in vigore dei nuovi LEA sarà progressiva e sarà legata ad una verifica, da parte delle Regioni, della loro sostenibilità economica. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale doveva formulare, entro il 28 febbraio 2017, la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017, garantendo il mantenimento della compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in maniera omogenea sul territorio nazionale. Entro il 15 marzo 2017 doveva essere adottato il relativo provvedimento di aggiornamento, con le modalità definite dalla stabilità 2016.
La Conferenza delle regioni, nel documento che accompagna l'Intesa Stato-regioni del 7 settembre 2016, ha considerato realistica una graduale entrata in vigore dell'erogazione delle prestazioni di nuova introduzione, come ad esempio l'adroterapia, da sottoporre, a giudizio della Conferenza, a una verifica preventiva. In data 25 gennaio 2017, la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha puntualizzato (Scadenze - Intesa DPCM LEA) che la Commissione per l'aggiornamento dei LEA ha già iniziato a lavorare e sono stati costituiti tre gruppi di lavoro, rispettivamente su: Adroterapia; Modifica dei 108 DRG potenzialmente inappropriati; Delisting delle prestazioni.
Questi i termini e le scadenze poste dallo schema di D.P.C.M.:
- l'entrata in vigore del nuovo elenco delle malattie rare esenti è procrastinata di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del D.P.C.M. di aggiornamento, per consentire alle regioni di individuare i Presidi della Rete delle malattie rare specificamente competenti nella diagnosi e nel trattamento delle nuove malattie rare e di riorganizzare la Rete;
- l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori) è subordinata alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti che dovranno fissare le tariffe massime per le corrispondenti prestazioni. Più in particolare le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati (allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D), entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 di determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate proprio per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di ausili su misura (allegato 5 – Elenco 1 di cui all'art. 17, comma 3, lett. a del decreto) e di dispositivi monouso è strettamente collegata all'emanazione del decreto interministeriale Salute/Economia sulle modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, da adottarsi previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- i pazienti affetti da malattie malattie croniche dovranno attendere per l'erogazione di prestazioni di specialistica esenti. Infatti, il nuovo elenco delle malattie croniche (allegato 8) prevede che vengano erogate in esenzione numerose prestazioni specialistiche incluse nel Nuovo Nomenclatore, ma le stesse non saranno immediatamente erogabili per quanto detto precedentemente, per cui è stato predisposto un elenco transitorio (allegato 8-bis), che individua, per le nuove patologie incluse nell'allegato 8 del decreto, solo le prestazioni specialistiche già presenti nel Nomenclatore vigente delle prestazioni ambulatoriali. L'elenco provvisorio (allegato 8-bis) cesserà di operare all'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- stipula di un accordo sancito in sede di Conferenza unificata sulle linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle aree sanitaria e dei servizi sociali compresenti nell'erogazione degli interventi e servizi propri dell'assistenza sociosanitaria. Lo stesso Accordo, anche con l'apporto delle autonomie locali, dovrà definire le modalità di utilizzo delle risorse dedicate all'integrazione sociosanitaria, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze.
Di seguito le condizioni dei parere della Commissione XII Camera e 12° Senato che risultano recepite:
Camera
- è stata premessa una legenda alle prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4, relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, inoltre, per quanto riguarda le branche specialistiche è stato specificato che ": l'elencazione delle prestazioni per branche specialistiche non definisce né le competenze degli specialisti coinvolti, né dei professionisti e soggetti abilitati alla loro erogazione, ma ha il solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni che regolano la partecipazione al costo da parte dei cittadini. Le visite specialistiche per le quali non è esplicitamente indicata la branca, sono incluse nella categoria "altre" e possono essere prescritte nella stessa ricetta insieme ad altre prestazioni complementari; pertanto, tali visite devono essere considerate appartenenti alla branca a cui afferiscono tali prestazionisia riconsiderato il sistema per branche specialistiche, in quanto si ravvisa il rischio di generare dubbi interpretativi, nel senso che gli operatori potrebbero erroneamente considerare non incluse determinate prestazioni sanitarie ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per i pazienti" (condizione 3);
- all'art. 38, è stato modificato il comma 3, inserendo nel corpo dell'articolo la previsione dell'analgesia epidurale.
Senato
- l'allegato A dell'Intesa Stato-regioni del 7 settembre 2016 è divenuto parte integrante del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, infatti le Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso sono divenute l'Allegato 11 e le Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica l'Allegato 12.
Per saperne di più:
La sezione di Temi dell'attività parlamentare dedicata a: Aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)
La sezione del sito del Ministero della salute sui Nuovi Lea
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Settore Salute e Politiche Sociali, Scadenze - Intesa DPCM LEA
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.