Premio natalità di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore

2 maggio 2017

Con le circolari n.39 del 27 febbraio 2017 e n.61 del 16 marzo 2017 sono state impartite le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all'articolo 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2017), che dispone che: "A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione".

Con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, l'INPS ha comunicato che, a partire dal 4 maggio 2017, sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all'Istituto esclusivamente in via telematica.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell'importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un'unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all'evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all'evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l'inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l'integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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