Pubblicato in G.U. il decreto di revisione della disciplina in materia di impresa sociale

24 luglio 2017

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2017, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.  Si ricorda che le Commissioni competenti,  XII della Camera (Affari sociali seduta del 21 giugno)  e 1° del Senato (Affari costituzionali seduta del 21 giugno), hanno espresso, alla fine dell'esame,  parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Il Governo ha accolto parte delle condizioni espresse alle Commissioni parlamentari nei pareri espressi a seguito dell'esame dell'A.G. 418. In particolare:

  • si è incluso esplicitamente, all'art. 1, comma 2,  le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale. Per lo stesso motivo, l'art. 4, comma 3, ha esteso alle società unipersonali il divieto di detenere il controllo di un'impresa sociale;
  • si è intervenuto sull'art. 3, comma 2, lettere a) e b), portando la possibilità di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi compensi superiori di oltre il quaranta per cento (precedentemente era il 20 per cento) a quelli previsti per qualifiche simili dai contratti collettivi;
  • si è coordinata la disciplina delle cooperative sociali (relativamente alle attività) con la nuova codificazione delle attività di interesse generale esercitate dall'impresa sociale come specificato dall'art. 17, comma 1, che alla gestione, da parte delle cooperative e dei consorzi, dei servizi  socio-sanitari ed educativi ha aggiunto: interventi e servizi sociali ai sensi della legge quadro 328/2000; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al D.p.c.m del 14 febbraio 2001; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati  e delle persone svantaggiate o con disabilità;
  • si è incluso, tra le attività di interesse generale esercitate dall'impresa sociale (indicate dall'art. 2, comma 1, del decreto) alcune voci (lettere k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; e v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata): mentre altre sono riformulate (vedi la definizione di commercio equo e solidale);
  • si è specificato, all'art. 12, comma 5, che la devoluzione libera del patrimonio verso enti del Terzo settore è lecita se questi sono «costituiti e operanti da almeno tre anni» (onde prevenire il rischio di eventuali operazioni elusive);
  • si è modificata la disciplina della devoluzione del patrimonio in ipotesi di procedura concorsuale per insolvenza, intervenendo sull'articolo 14, comma 5, (prevedendo il rinvio all'articolo 15, comma 8, anziché all'articolo 12, comma 5 dello stesso decreto).

Servizio Studi della Camera dei deputati

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