Modalità di donazione a enti del Terzo settore di medicinali per uso umano non utilizzati
10 aprile 2018
Sulla G. U. n. 80 del 6 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute del 13 febbraio 2018 che individua le modalità di donazione a enti del Terzo settore di medicinali per uso umano non utilizzati .
Il decreto rende attuativa la disposizione (introdotta nel corpo del D. Lgs. 219/2006 recante il Codice dei medicinali) della legge 166/2016 (precisamente l'art. 15, co. 1, lett. b) della c.d. Legge antisprechi, in ultimo modificata dall'art. 1, comma 213, della legge di bilancio 2018 - legge 205/2017) diretta a favorire la donazione, a enti del Terzo settore, di medicinali non utilizzati, da distribuire a soggetti indigenti o bisognosi.
Il decreto, come già previsto dalla norma contenuta nella legge 166/2016 , ricorda che non possono essere oggetto di donazione i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, nonché i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere o in strutture a esse assimilabili, oltre a quelli oggetto di provvedimenti restrittivi emanati dall'Agenzia italiana del farmaco.
Soggetti donatori possono essere le farmacie, i grossisti e le parafarmacie, assieme alle imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.
Il decreto specifica poi che la donazione non richiede forma scritta e che possono essere donati i medicinali dotati di A.I.C, ivi compresi quelli di importazione parallela, legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, mai utilizzati, in corso di validità, correttamente conservati. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. Possono essere oggetto di donazione anche i farmaci non commercializzati per imperfezioni del confezionamento secondario che non ne modifichino l'idoneità all'uso e quelli posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non commercializzati in Italia.
Gli enti del Terzo settore che li ricevono devono essere dotati di un magazzino idoneo a conservare i prodotti e di un medico responsabile dell'individuazione dei medicinali che possono essere accettati, nonché di un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione. Quest'ultimo, in particolare, deve essere iscritto all'Ordine. È suo compito verificare l'integrità del confezionamento, lo stato di conservazione e la validità, oltreché la rispondenza alle disposizioni del decreto stesso. Deve inoltre registrare i farmaci con un numero progressivo in un'apposita banca dati.
Per saperne di più:
Lotta agli sprechi, donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale nella sezione Welfare - Misure di contrasto alla povertà del Dossier di inizio legislatura consultabile sul sito della Camera dei Deputati;
Io non spreco perché - la piattaforma sulla legge antisprechi;
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