Sancita in Conferenza Stato-regioni l'intesa sulla proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale anno 2018.
2 agosto 2018
E' stata raggiunta ieri, 1° agosto 2018, l'intesa in Conferenza Stato-regioni sulla proposta di riparto (che successivamente sarà disposto dal CIPE) in relazione al fabbisogno sanitario nazionale per il 2018.
Pertanto, il livello definitivo del finanziamento SSN per il 2017-2019 è così riassumibile:
(dati in mln €):
Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale |
2017 |
2018 |
2019 |
L.323/2016, art.1 co. 392 (L. B. 2017), in base all'Intesa CSR dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR) e in attuazione dell'art. 1, co. 680, L. 208/2015[1]. |
113.000 |
114.000 |
115.000 |
Riduzione del finanziamento con D.I. MEF – Salute del 5 giugno 2017 a carico del RSO, considerati i mancati accordi dello Stato con le autonomie speciali. |
-423 |
-604 |
-604 |
Art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017) che ha incrementato il livello di 9,2 mln dal 2018 grazie allo sconto farmaceutico (remunerazione delle farmacie rurali). |
9,2 |
9,2 |
|
Art. 1, co. 435, L. 205/2017 (L. B. 2018) che ha incrementato il livello dal 2019 per il trattamento accessorio dei dirigenti. |
30 |
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Art. 1, co. 827, L. 205/2017 che ha ulteriormente ridotto il livello dal 2018, per la componente del finanziamento della regione FV-Giulia dovuta al superamento degli Ospedali psichici giudiziari (di cui art. 3-ter, co. 7, del DL. 211/2011 – L. 9/2012). |
-1,12 |
-1,12 |
|
Art. 9, L. 4/2018 che, dalla sua entrata in vigore (16 febbraio 2018) incrementa il livello per l'assistenza ai minori orfani di crimini domestici. |
0,056 |
0,064 |
|
Totale |
112.577 |
113.404,13 |
114.435 |
Finanziamento alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (art. 1, co. 400, L. 232/2016) |
-223 |
-223 |
|
Finanziamento alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (art. 1, co. 401, L. 232/2016) |
-500 |
-500 |
|
Totale |
112.577 |
112.681,13 |
113.712 |
Di tale ultima quota totale, pari a 112.681,13 milioni di euro, la parte più cospicua (97,5%) è destinata al fabbisogno indistinto[2], poi vi è il fabbisogno vincolato e programmato per regioni e PA[3] (1.867,86 mln), il fabbisogno vincolato per altri enti (652,91 mln€)[4] e 283,51 mln € di accantonamento (pari allo 0,25% del livello del finanziamento del SSN (113.404,13 mln) per misure premiali previste per specifici meccanismi virtuosi di acquisto di beni e servizi improntati dalle regioni.
L'effettivo importo del riparto è tuttavia di 110.310,93 milioni, in quanto una quota di fabbisogno vincolato, pari a 2.086,7 milioni (tra cui medicina penitenziaria, borse di studio MMG e Medici Specializzandi, formazione medici specialisti, veterinaria) e la parte 283,51 mln accantonata a fini premiali, sarà ripartito con separate proposte.
Si sottolinea che l'incremento in percentuale del fabbisogno 2018 rispetto a quello dell'anno precedente è dello 0,83%.
[1] Le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previ dal citato comma 392, mediante sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato (da stipulare entro il 31 gennaio 2017).
[2] Finanzia genericamente il funzionamento del SSN, ivi comprese alcune componenti puntualmente quantificate da fattori legislativi: per il 2018, le finalizzazioni sono quantificate in 50 mln€, per la cura della dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, co. 133, L. 190/2014); 69 mln€ per il rinnovo delle convenzioni del personale del SSN, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui all'art. 79,co. 2 del DL. 118/2008 (L. 133/2008); 200 mln€ per la regolarizzazione dei lavori extracomunitari (art. 1-ter, co. 5, DL. 78/2008, L. 102/2009); 127 mln€ per il finanziamento vaccini (art. 1, co. 408, L. 232/2016); 150 mln€ per il concorso alla spesa da stabilizzazione del personale (art. 1, co. 409, L. 232/2016). Inoltre, ai sensi della L.S. 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 560) , alcune quote di finanziamento vincolato sono confluite nel finanziamento indistinto, per snellire i procedimenti di riparto delle risorse fra le regioni (fibrosi cistica, AIDS, morbo di Hansen, immigrati e screening neonatali, per circa 193,45 euro complessivi), e pertanto il riparto avviene in correlazione alla popolazione residente.
[3] Si tratta degli obiettivi del Piano sanitario nazionale di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di particolare interesse per le politiche sanitarie (ex art. 1, comma 34, L. 662/1996), quali medicina penitenziaria e le correlate attività, borse di studio per MMG
[4] Finanziamento di specifici obiettivi sanitari fissati dalla legge (enti quali IZS, CRI e Centro nazionale trapianti), compresa quota-parte del finanziamento alle Università per il trattamento economico degli specializzandi.
Approfondimento sulle fonti di copertura del fabbisogno sanitario nazionale
Il procedimento di determinazione e attribuzione alle regioni e agli altri enti del livello di finanziamento del SSN:
- si parte dall'atto normativo di rango primario (in genere la legge di bilancio) che fissa il finanziamento del SSN su base annuale per il triennio di programmazione;
- il Ministero della salute propone i riparti del finanziamento (indistinto, obiettivi di Piano, altri finanziamenti) e le regioni raggiungono un loro accordo politico;
- la Conferenza Stato-regioni, mediante intesa, fissa tale accordo politico tra Stato, regioni e province autonome (v. ante proposta di riparto il 1° agosto 2018);
- il CIPE, successivamente, approva una delibera riepilogativa dei finanziamenti.
In termini di cassa, il finanziamento indistinto è erogato alle regioni attraverso anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio[1], che corrisponde al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (art. 2, comma 68, lett. d), L. 191/2009), mentre il valore definitivo è erogabile a seguito del raggiungimento dell'Intesa Stato-regione sul riparto dell'esercizio ed è pari al 97% per le regioni inadempienti e al 98% per le regioni adempienti nell'ultimo triennio. Anche la quota-parte dei rimborsi per la mobilità, come indicata in via provvisoria nel riparto del fabbisogno, è accreditata o addebitata alle regioni in corso di esercizio, operando i necessari conguagli in sede di determinazione definitiva dei saldi delle mobilità regionali. La restante quota del 3 o del 2 per cento è accantonata per essere erogata solo dopo la verifica positiva degli adempimenti regionali.
Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario indistinto sono:
- le entrate proprie degli enti del SSN (sostanzialmente ticket) di un importo stimato che si attesta intorno a 1.900 mln di euro;
- i gettiti fiscali di IRAP (parte sanità) e di addizionale regionale all'IRPEF, in base all'aliquota fissata dallo Stato (non vi affluiscono i maggiori gettiti derivanti da manovre fiscali regionali eventualmente attivatati da parte di singole regioni);
A saldo, il fabbisogno sanitario non coperto dalle precedenti voci si finanzia:
- con la compartecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, a saldo del loro fabbisogno residuo; per la Sicilia la quota di compartecipazione è del 49,11%;
- la compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario (cap. 2862 MEF);
- il fondo sanitario nazionale (quota parte cap. 2700 MEF) per la regione Sicilia, a saldo del fabbisogno residuo (fissato in 51,89%).
Il fondo sanitario nazionale (cap. 2700 MEF) accoglie gli stanziamenti di ulteriori finalità sanitarie (come, oltre agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, con risorse consolidate annue di circa 1.500 mln€, il finanziamento degli IZS e la quota parte della sanità penitenziaria, ecc., nonchè i trattamenti economici a carico dello Stato destinati ai medici specializzandi).
Il bilancio statale stanzia inoltre (cap. 2701 MEF) le risorse da utilizzare nel caso in cui i gettiti fiscali IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF (che vengono stimati nel riparto del fabbisogno) si realizzino in misura inferiore al gettito stimato ad aliquota standard (articolo 13 del D.Lgs. 56/2000; art. 1, co. 321, L. 266/2005; art. 3 D.Lgs. n. 68/2011).
[1] Le risorse alle regioni vengono trasferite mensilmente sui conti di tesoreria a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF (ai sensi dell'art. 77-quater del DL. 112/2008) ovvero somme dovute a titolo di compartecipazione IVA (per le RSO) o di fondo sanitario nazionale (per la quota della Sicilia) fino a concorrenza della quota mensile dovuta e in misura da garantire l'accantonamento della quota premiale.
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