Acquisto di immobili pubblici: definizione dei requisiti dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni
13 maggio 2014
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 14 febbraio 2014 del MEF con il quale sono definite le modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili. Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche centrali possono essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio (articolo 12, comma 1-bis, del D.L. n. 98 del 2011). Il decreto in esame, integrando il decreto 16 marzo 2012 per la disciplina delle attività di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, definisce i requisiti di indispensabilità e di indilazionabilità delle operazioni. In particolare, il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela. Il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori. Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o, per le amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie.
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