Exit tax: si può sospendere o rateizzare, ma solo all'interno della UE
11 luglio 2014
Sulla Gazzetta ufficiale dell'8 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014 che adegua (sostituendo il precedente Dm del 2 agosto 2013) la disciplina dell’exit tax alle richieste della Commissione Ue. L’imprenditore che sposta la residenza fiscale della propria attività commerciale dall’Italia è tenuto al pagamento di una imposta di uscita, exit tax. Chi trasferisce la residenza in un altro Stato membro della Ue o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo può richiedere la sospensione degli effetti del realizzo o la rateizzazione delle imposte dovute.
L’Agenzia delle entrate il 10 luglio ha emanato il provvedimento attuativo, regolando le concrete modalità di esercizio dell’opzione, la prestazione delle garanzie e il rilascio delle stesse, nonché l’obbligo di monitoraggio annuale.
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