In G.U. il decreto di riparto fra i quindici comuni riservatari del Fondo infanzia e adolescenza

30 ottobre 2014

E' stato pubblicato in G.U. n. 248 del 24 ottobre il Decreto 28 luglio Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari, di cui alla ex lege 285/1997, per l'anno 2014.

La legge 285/1997 ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, suddividendolo tra le Regioni (70%) e le 15 Città riservatarie (30%). Successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto, all'articolo 1, comma 1258, che la dotazione del Fondo fosse limitata alle risorse destinate ai comuni riservatari, e venisse determinata annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità. Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il decreto 24 ottobre 2014 ripartisce fra i quindici Comuni riservatari la somma di 30,7 milioni di euro.

Si ricorda che i progetti attuati nelle città riservatarie con le risorse del Fondo sono illustrati in una Relazione al Parlamento (Doc. CLXIII, l'ultima disponibile è quella riferita al 2011).

Il disegno di legge di stabilità (AC 2679) prevede per il 2015 uno stanziamento del Fondo pari a  28,7 milioni di euro; cifra confermata anche per il biennio successivo.

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.