Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014: Istruzioni sulla Riforma ISEE
7 gennaio 2015
Il D.P.C.M. 159/2013 ha profondamente riformato la disciplina previgente (D. Lgs. 109/1998, e D.P.C.M. 221/1999) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), delle relative istruzioni e dell'attestazione. Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.
La Circolare chiarisce che, con la riforma, non esisterà più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni. Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
- ISEE standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE università: per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- ISEE sociosanitario: per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, quali l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- ISEE sociosanitario-Residenze per le prestazioni residenziali;
- ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- ISEE corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, pertanto a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa, si potrà aggiornare l'ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa.
La Circolare illustra anche il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2014, relativi alla definizione del nucleo familiare, all'indicatore della situazione reddituale e all'indicatore della situazione patrimoniale.
Infine, la circolare evidenzia le nuove condizioni per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e per l'assegno di maternità, concessi entrambi dai Comuni. Il D.P.C.M. 159/2014 prevede infatti una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 448/1998) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del D.Lgs. 151/2001) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE. Più precisamente, l'assegno per il nucleo con almeno tre figli minori è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l'assegno di maternità è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro. Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché possano essere applicate per la richiesta di prestazioni successive al 1 gennaio 2015, ma riferite all'anno 2014. Con specifica circolare INPS saranno fornite le nuove soglie dell'ISEE rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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