Unione Europea: illegittime le agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 al sisma Abruzzo del 2009
18 febbraio 2016
In merito alle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura, e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale, la Commissione, con la Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015, chiede all'Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate.
Sono salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato interno oppure i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancora i casi in cui il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o di un regolamento di esenzione.
Entro due mesi dalla notifica della citata Decisione, l'Italia deve ingiungere ai beneficiari dell'aiuto di rimborsare l'aiuto di Stato illegale e incompatibile.
Di seguito sono elencate le misure di aiuto di Stato oggetto della Decisione UE, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incompatibili con il mercato interno:
- Legge 27 dicembre 2012, n.289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
- e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate.
Gli eventi calamitosi considerati dalla Decisione UE riguardano:
- i comuni (38) colpiti dal terremoto in Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nel periodo 13-16 dicembre 1990;
- i comuni (39) di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto colpiti dalle alluvioni del novembre 1994;
- i comuni (40) della provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'eruzione dell'Etna nel 2002;
- i comuni (41) delle province di Ancona e Perugia colpiti dal terremoto del 1997;
- i comuni (42) delle province di Campobasso e Foggia colpiti dal terremoto del 2002;
- i comuni (43) colpiti dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.
Per saperne di più, vedi la Decisione (UE) 2016/195.
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