La riforma dei regimi amministrativi per le attività commerciali, per l'edilizia e l'ambiente.

28 novembre 2016

Nella G.U. 277/2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 per l'individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti.

Il decreto legislativo, che entrerà in vigore l'11 dicembre 2016, reca disposizioni per l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, recante riforma della pubblica amministrazione, provvedendo alla individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; titolo espresso.

L'individuazione è effettuata mediante la tabella A, nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile. Il provvedimento in esame consta di 6 articoli e della tabella A allegata.

L'articolo 1, che individua l'oggetto del decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 reca disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L'articolo 3 interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

L'articolo 4 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

L'articolo 5 dispone su livelli ulteriori di semplificazione e l'articolo 6 dispone tra l'altro che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017.

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Servizio Studi della Camera dei deputati

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