Decreto sui contributi annuali per l'utilizzo di frequenze televisive digitali terrestri 

23 maggio 2017

Con DECRETO MISE 13 aprile 2017 (in G.U. del 22 maggio 2017), sono stati determinati i contributi per l'uso delle frequenze televisive, per l'anno 2017, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina introdotta a partire dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 172 legge n. 208 del 2015).

Per l'anno 2017 il decreto stabilsce, applicando l'aliquota di contribuzione del 7,5%, il valore di riferimento, pari a euro 2.042.058 per ciascuna rete (multiplex), relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali.

Il decreto stabilisce inoltre i valori di riferimento, cui si applica l'aliquota del 6,5%,  per l'utilizzo di frequenze con copertura locale nelle bande televisive terrestri, nelle varie regioni, ponderati in base alla popolazione.

I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. Tali importi è previsto che si applichino anche alle annualita' 2018 e 2019, salva la possibilita' di stabilire diversi importi con un successivo decreto ministeriale.

Gli articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono infatti che che gli operatori di rete siano tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35). Attualmente si distingue il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi. In passato, durante il regime della televisione analogica, il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, in base all'art. 27, comma 9 della legge n. 488 del 1999  e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, in base all'art. 5 della legge n. 223 del 1990. La legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015)  ha determinato, all'art. 5, la misura dei diritti amministrativi, di cui all'articolo art. 34 del Codice, imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete in tecnica digitale terrestre il pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta nonchè l'ammontare dei contributi per i ponti di collegamento.

Con il decreto ministeriale 4 agosto 2016, in sede di prima attuazione della legge di Stabilità 2016,  è stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità.

Per approfondimenti si veda il testo del decreto ministeriale 13 aprile 2017.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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