Pubblicato il Codice della protezione civile

23 gennaio 2018

Nella G.U. n. 17 del 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 contenente le disposizioni del Codice della protezione civile, in attuazione della legge delega 30/17, corretto in decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dal comunicato pubblicato nella G.U. 18/18.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 6 febbraio 2018, consta di 50 articoli, e prevede un primo gruppo di disposizioni volto a disciplinare la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione civile  (artt. 1-7) ed un secondo gruppo di disposizioni relativo alle funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri soggetti istituzionali (artt. 8-12).

Disposizioni specifiche sono dedicate al coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative (elencate nell'art. 13), alla convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (art. 14) e in merito all'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15). 

Il provvedimento individua diverse tipologie dei rischi di protezione civile (art. 16), disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale (art. 17) e la pianificazione di protezione civile (art. 18), nonché le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale (art. 19) e l'individuazione dei centri di competenza (art. 21).

In particolare, l'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, mentre l'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Con l'articolo 25 si dispone la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, mentre con l'articolo 26 sono recate norme riguardanti le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali, mentre l'articolo 28 è volto a individuare le misure da adottare sotto forma di agevolazioni, contributo e forme di ristoro in favore dei soggetti e delle attività danneggiati.

Un consistente gruppo di norme disciplina inoltre la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile (artt. 31-43).

Le misure e gli strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile riguardano il preesistente Fondo per la protezione civile, la cui operatività è focalizzata sullo svolgimento di attività di previsione e prevenzione (art. 43), il Fondo per le emergenze nazionali (art.44) e il Fondo regionale di protezione civile (art.45).

Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali volte anche ad abrogare talune norme vigenti e a precisare che le amministrazioni provvedono all'attuazione del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (artt.47-50). 

Per approfondire: l'analisi delle norme contenuta nel dossier predisposto dal servizio studi e il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 

Servizio Studi della Camera dei deputati

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