Corte costituzionale: legittima l'inapplicabilità della tenuità del fatto alla resistenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni (sent. n. 30 del 2021)

10 marzo 2021

Con la sentenza n. 30 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, CP, secondo cui agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 CP (Resistenza a un pubblico ufficiale) è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

I giudici a quibus sostenevano come il divieto di qualificare come particolarmente tenue l'offesa recata da qualunque condotta di resistenza a pubblico ufficiale fosse irragionevole, perché, al contrario delle altre preclusioni normative dell'esimente di tenuità, l'esclusione non sarebbe determinata da particolari connotazioni del fatto, ma soltanto dal titolo del reato. La Corte costituzionale ha ritenuto invece che la scelta del legislatore non sia manifestamente irragionevole; per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. Dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (v. sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996).

La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, CP, richiamati dall'art. 131-bis, primo comma, CP, seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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