Privacy: le regole del Garante per partiti e movimenti politici
28 marzo 2014
Con un provvedimento a carattere generale, il Garante per la privacy ha fissato un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza da parte di partiti e movimenti politici. Il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo scorso, prevede in particolare:
- che i partiti, movimenti, comitati per le "primarie" possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell'atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all'esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli;
- che i dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad es. obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei propri sovventori).
- che l'informativa - della quale il Garante diffonde un modello - deve essere resa al momento dell'adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati in occasione di singole iniziative.
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