Interpretazione del MEF: sotto i mille euro ammissibile il pagamento dell'affitto in contanti
14 febbraio 2014
Il Dipartimento del Tesoro del MEF, con una nota del 5 febbraio 2014, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla norma introdotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 50, legge n. 147 del 2013) con la quale si prescrive il pagamento tracciabile e non in contante, quale ne sia l'importo, dei canoni di locazione di abitazioni, ad eccezione di quelle di edilizia residenziale pubblica. La nota afferma che ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del D. Lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’articolo 49, ovvero quando il trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro. La nota conclude che "la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione".
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