In vigore la legge di conversione del D.L. 145/2013 (c.d. destinazione Italia)
24 febbraio 2014
Il 22 febbraio scorso è entrata in vigore la legge n. 9 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio), con cui viene convertito in legge il decreto destinazione Italia (decreto-legge 145/2013). Di seguito le disposizioni del decreto in materia di ambiente e lavori pubblici.
L'art. 4, commi da 1 a 10, contiene norme finalizzate a consentire, mediante la stipula di accordi di programma e la concessione di crediti di imposta alle imprese sottoscrittrici, la realizzazione delle bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) che, come ricordato nella Relazione sulle bonifiche (Doc. XXIII, n. 14, della XVI legislatura, pag. 11) approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, finora sono state portate avanti con estrema lentezza.
L'art. 4, commi 11-12, prevede la nomina di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi urgenti nell’area di crisi industriale complessa di Trieste.
Lart. 4-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica gli allegati del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente, al fine di escludere, dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni, quelle destinate a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, se rappresentate da interventi di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
L'art. 4-ter, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contempla la nomina di commissari straordinari per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e Brescia-Caffaro;
L'art. 13 contiene misure volte ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (commi da 1 a 3) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale (per esempio, il comma 10 modifica il codice dei contratti pubblici in materia di gestione dei contratti di appalto; il comma 11 disciplina lo svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto), sia portata più ristretta in quanto settoriale (per esempio, il comma 4, riguarda i porti), ovvero locale (il comma 9, concerne la metropolitana di Napoli). Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una norma che autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il ristoro, parziale, dei danni causati dai delitti non colposi commessi al fine di ostacolare la realizzazione delle infrastrutture strategiche (comma 7-bis).
L'art. 13, comma 13, modifica la legge istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l’ambito di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico. In forza di tale disposizione l'Autorità assume la denominazione di "Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico".
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