Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia
24 febbraio 2014
Con la circolare n. 4/E del 24 febbraio l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale riguardante le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, introdotta dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge 133/2013 e dall’articolo 1, comma 148, della legge 147/2013. Destinatari della disciplina in esame sono “i partecipanti al capitale della Banca d’Italia”, vale a dire banche, assicurazioni, fondazioni ed enti e istituti di previdenza e assicurazione. Si tratta di soggetti che rientrano nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa (IAS/IFRS adopter e non) sia soggetti che non vi rientrano (come, ad esempio, l’INPS). Da un punto di vista fiscale, le norme prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il nuovo valore nominale delle partecipazioni in Banca d’Italia (25.000 euro) e quello fiscalmente riconosciuto. L’aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 12% del differenziale di valore e deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. In definitiva, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che individuano i maggiori valori nel 2013, l’imposta sostitutiva deve essere versata, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi, nel 2014, 2015 e 2016 in tre rate annuali di pari importo.
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