Geografia giudiziaria: giudici di pace, precisazione del Ministero sull'elenco delle sedi
5 marzo 2014
Il Ministero della Giustizia ha diramato, il 4 marzo 2014, un comunicato stampa sul recente decreto legislativo correttivo relativo alla geografia giudiziaria:
"In merito a interpretazioni non corrette riferite al decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, recante: “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” ed all’elenco allegato relativo alle sedi degli uffici dei giudici di pace che continueranno ad operare sul territorio, l’Ufficio stampa del Ministero della giustizia precisa quanto segue.
Il malinteso è nato dall’inclusione nel decreto legislativo in questione di un elenco relativo ad uffici del giudice di pace soppressi: il suddetto elenco non poteva e non doveva tener conto delle numerose istanze prodotte dagli Enti locali interessati al mantenimento, a proprie spese, dell’ufficio giudiziario.
Si conferma, pertanto, che l’esito delle domande presentate dai Comuni interessati sarà stabilito esclusivamente con il decreto ministeriale previsto dall’art. 3, co. 3 del decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012, di prossima emanazione".
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.