Barriere architettoniche, il punto sulla normativa vigente e l'attività parlamentare
21 April 2016
La normativa vigente
La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono confluiti, in particolare, gli artt. da 1 a 3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico).
Per quel che ci interessa da vicino, il suddetto provvedimento ha provveduto ad unificare in un solo testo le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico: infatti, nella parte II (normativa tecnica per l'edilizia) al capo III di tale testo, vi sono due sezioni, di cui la prima era dedicata agli interventi nel settore "privato" e la seconda a quelli del settore "pubblico"; più nel dettaglio, gli articoli della prima sezione (artt. 77- 81) si limitano, in buona sostanza, a riportare le disposizioni già contenute nella legge n. 13/1989, salvo alcuni coordinamenti ed aggiornamenti necessari, mentre l'art. 82 da solo costituiva la seconda sezione, riproducendo l'art. 24 della legge quadro n. 104/19992, con i dovuti adattamenti normativi.
Si deve ricordare inoltre che la citata legge n. 13 del 1989, nel dettare "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ha disciplinato, agli articoli 4 e 5, anche il caso in cui i relativi interventi riguardino i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico.
La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le "barriere architettoniche"come:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici la disciplina vigente (contenuta nel D.P.R. 503/1996) prevede determinati requisiti per la costruzione degli edifici e l'accessibilità agli spazi. In particolare, i requisiti e le caratteristiche riguardano: i parcheggi, l'arredo urbano, la costruzione di scale e rampe, gli attraversamenti pedonali e i semafori, nonché i marciapiedi. Specifiche disposizioni sono, altresì, previste per la definizione di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di navigazione, ecc…).
Con specifico riferimento agli edifici scolastici le caratteristiche e i requisiti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc..); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani non dotati di ascensori, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96).
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili (art. 82, comma 6, del T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001).
Anche per gli edifici privati sono previste norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 14 giugno 1989, n. 236; tale decreto è richiamato anche nelle prescrizioni tecniche riguardanti gli edifici pubblici).
I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi alla normativa vigente precedentemente richiamata.
Allo scopo di promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni ha stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano - oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico - anche gli edifici e locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario). A livello regionale, inoltre, sono state adottate disposizioni che, in taluni casi, rinviano ai provvedimenti precedentemente citati.
Si segnala, inoltre, che una Commissione di studio, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli anni scorsi, aveva predisposto una relazione e aveva lavorato alla predisposizione di un nuovo regolamento al fine di superare le sovrapposizioni esistenti tra i regolamenti vigenti, aggiornarne i contenuti all'evoluzione tecnica, rendere omogenee le disposizioni tra edifici e spazi pubblici e privati. Tale regolamento non è mai stato emanato.
Si ricorda anche che il Ministero per i beni e le attività culturali ha messo a punto le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008. Nel medesimo documento è disponibile una rassegna delle principali disposizioni normative in materia di barriere architettoniche.
L'attività parlamentare
E' in corso di esame presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati una proposta di legge volta a coordinare la disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (A.C. 1013 abbinata con A.C. 1577).
Un'analisi della citata proposta di legge è contenuta nel dossier n. 67/0.
Documenti e risorse web
La relazione della Corte dei conti n. 10/2014 intitolata "La gestione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche" (24 settembre 2014)
Le barriere architettoniche nel condominio
A. Celeste, Alzata irragionevolmente l'asticella per … il superamento delle barriere architettoniche, in "Immobili e proprietà" n. 7/2013
Le barriere architettoniche nelle scuole (dati statistici)
ISTAT, L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali (16 dicembre 2013)
Agevolazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Agenzia delle entrate, Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
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