Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 26/2014 sulla sperimentazione animale
17 marzo 2014
Sulla Gazzetta ufficiale n.61 del 14 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26, Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Esame parlamentare e pareri
Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un amplissimo e acceso dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sul testo proposto dal Governo. Le prese di posizione contrastanti, sia a livello politico che istituzionale, hanno finito per rallentare il processo di recepimento della direttiva, fissato al 1° gennaio 2013, con il conseguente avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Per questo, come sottolineato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 febbraio 2014 presso la Commissione XII della Camera, lo schema di decreto ha cercato di raggiungere il punto di equilibrio e di mediazione necessario fra posizioni tra loro molto distanti.
L'esame parlamentare ha posto ben in evidenza le diverse posizioni. La Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. In seno alla Commissione Affari sociali della Camera sono stati presentati quattro diversi pareri, tutti contrari, seppur da punti di vista opposti. Con il parere approvato , la Commissione ha espresso la preoccupazione che l’introduzione di norme più restrittive rispetto a quelle della direttiva possa escludere l’Italia dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale che prevedono l’uso di animali da laboratorio. Entrambe le Commissioni parlamentari hanno sottolineato l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi .
Per saperne di più leggi il Dossier del Servizio Studi sullo "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" dell'8 gennaio 2014.
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26
Il testo approvato coincide quasi del tutto con lo schema di decreto presentato alle Camere. Accogliendo le osservazioni delle Commissioni competenti, le risorse impegnate per l'attuazione della disciplina sulla protezione degli animali da laboratorio, sono state divise in egual misura fra la formazione del personale e la ricerca e lo sviluppo dei metodi alternativi (nello schema erano sbilanciate a favore della formazione professionale).
Il decreto legislativo 26/2014, pur riproducendo alla lettera buona parte della direttiva direttiva 2010/63/UE, introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione viene in parte differita al 1° gennaio 2017. A questo proposito, si ricorda, che l'articolo 2 della direttiva non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle delle direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1° gennaio 2013.
In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:
- divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
- divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
- divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
Vengono differite al 1° gennaio 2017 le misure relative all'utilizzo di animali per le procedure per gli xenotrapianti e per le sostanze di abuso e quelle relative al riutilizzo di animali se non in procedure successive classificate "lieve" e "non risveglio".
A differenza dello schema, il decreto dispone che, entro il giugno 2016, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna effettui un monitoraggio per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi.
Risorse
- le entrate che spettano allo Stato dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative previste dal decreto;
- un importo annuale pari a 52 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate annualmente nell'ambito degli stanziamenti per l'attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali, peraltro già titolari di tale attività;
- un importo annuale pari ad un milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
Le risorse sono destinate per il 50% (l'84% nello schema presentato alle Camere) alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dei corsi periodici di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati; per il 50% (il 16% nello schema) agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.
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