Decreto Rilancio all'esame dell'Aula della Camera. Profili di interesse della Commissione XII: misure sanitarie e sociali

6 luglio 2020

Lunedì 6 luglio è iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500-A​).

Per approfondimenti, si rinvia alle Schede di lettura del Dossier predisposto dai Servizi studi della Camera e del Senato (articoli 1-103-bis; articoli 104-185-bis; articoli 186-266).

A seguire una breve sintesi delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in V Commissione per i profili sanitari e relativi alle politiche sociali:

Salute e sicurezza

L'articolo 1 accelera la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn. Alle misure già previste dal Nuovo Patto per la salute 2019-21, si aggiungono ulteriori disposizioni di prevenzione e cautela, individuate in ragione della pandemia in corso.  La copertura finanziaria è pari, nel suo complesso, a 1.256 milioni di euro, a cui si provvede ai sensi dell'art. 265.

Nel corso dell'esame in V Commissione l'articolo 1 è stato ampiamente modificato. In primo luogo, è stato sottolineato che le Regioni e le province autonome sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, a implementare ed indirizzare i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI). Inoltre, sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-quater che istituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. E' stato introdotto il comma 4-bis che prevede la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità.

Infine, il comma 7-bis, fino al 31 dicembre 2021, dà facoltà agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire, in deroga alla normativa vigente, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale.

 

L'articolo 1-bis prevede di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

L'articolo 1-ter demanda al Comitato tecnico-scientifico l'adozione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali la garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, la garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti. Le citate strutture vengono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

 

L'articolo 2 è finalizzato alla realizzazione di un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche  come quella da COVID-19 in corso. A tale scopo si prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva, della dotazione dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all'interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati. Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico.

Con una prima modifica approvata nel corso dell'esame in V Commissione è stato previsto che le Regioni e le province autonome possono riconoscere al personale e agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro.

Una seconda modifica, attraverso l'introduzione del comma 5-bis, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, autorizza gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle categorie A, B, BS e C, anche in deroga al previo esperimento delle procedure di mobilità.

Il comma 6-bis autorizza, per l'anno 2020, la spesa massima di 2 milioni di euro in favore del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).

Infine, il comma 13-bis è volto a potenziare l'attività e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

 

L'articolo 3 modifica le norme transitorie sugli incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica, nell'ambito della disciplina che consente, sempre in via transitoria, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale). Le modifiche apportate nel corso dell'esame in V Commissione concernono in particolare i limiti di durata e le ipotesi di proroga.

 

L'articolo 3-bis opera un'estensione ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica (odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) dell'ambito di applicazione di una disciplina relativa, nel testo finora vigente, ai medici e veterinari in formazione specialistica. Tale disciplina prevede: la possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato (nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale).

 

L'articolo 4, allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, prevede e disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel corso dell'esame presso la V Commissione sono stati previsti alcuni criteri per la messa a punto del decreto ministeriale di cui al comma 2, diretto a definire le modalità per la determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario.

 

L'articolo 4-bis modifica la normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (fra tali soggetti è compreso  il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale).

Il comma 1-bis dell'articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica. L'aumento del finanziamento è previsto pari ad ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario.

 

L'articolo 5-bis modifica una normativa transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM), normativa che opera un riconoscimento - ai fini della maturazione dei crediti formativi in oggetto - dell'attività lavorativa svolta dai professionisti sanitari durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella versione della norma posta dal presente articolo, si riconosce che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L'articolo 5-ter prevede l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Con lo stesso decreto viene inoltre introdotto il corso di cure palliative pediatriche presso le scuole di specializzazione in pediatria. Gli oneri complessivi sono coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di gestione.

 

L'articolo 7 autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Nel corso dell'esame in V Commissione è stata soppressa la previsione che autorizzava il Ministero della salute anche al trattamento dei dati reddituali dell'interessato e del suo nucleo familiare.

 

Il comma 5-bis dell'articolo 8 consente alle regioni e alle province autonome di effettuare mediante accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, la distribuzione dei medicinali ordinariamente distribuiti dalle strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, comprendendo l'erogazione dei medicinali necessari sia al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, sia al periodo immediatamente successivo alla dismissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

 

Il comma 5-ter dell'articolo 8, inserito durante l'esame in V Commissione, prevede una determina dell'AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco) per l'individuazione dell'elenco dei medicinali classificati in fascia A erogati in regime ospedaliero, soggetti a prescrizione medica limitativa o non ripetibile, anche se sottoposti a Piano Terapeutico, per i quali può essere prorogata, ai sensi dell'articolo 8, la validità della ricetta, al fine di consentire l'applicazione per essi del nuovo regime di distribuzione dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, previsto per il periodo della durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal modo sarà possibile, anche per tali medicinali in confezione ospedaliera, il ritiro da parte degli assistiti presso le farmacie convenzionate, pubbliche o private, in base a specifiche convenzioni regionali.

 

All'articolo 10 una modifica approvata in V Commissione ha esteso anche agli esercenti la professione di assistente sociale, deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19, i benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

 

L'articolo 11-bis modifica la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. La novella sostituisce la condizione pregiudiziale dell'assenza di alcune situazioni di interesse con la previsione di una valutazione delle situazioni in oggetto da parte del comitato etico competente, sia nell'ambito della procedura preventiva di espressione del parere sulla sperimentazione sia, eventualmente, in momenti successivi; resta però ferma la condizione dell'assenza di partecipazioni nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, condizione che (in base alla novella) deve essere verificata dal medesimo comitato etico. Si ricorda che (in via generale) l'avvio della sperimentazione è subordinato all'espressione del parere favorevole da parte del comitato etico competente.

 

L'articolo 15 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020. L'importo originario di 20 milioni è stato così rideterminato a seguito di una modifica introdotta dalla V Commissione.

 

L'articolo 16-bis estende ad alcune categorie di lavoratori e ai relativi superstiti la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) e per altre categorie specifiche di soggetti. L'estensione concerne i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari, i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

 

All'articolo 19, con le modifiche approvate in V Commissione, è stato previsto che i medici militari arruolati in via eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico- specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (nuovo comma 3-bis). Infine, è stata espressamente esclusa la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo in esame (nuovo comma 3-ter).

Misure in favore dei lavoratori

L'articolo 66-bis modifica la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento  all'importazione - e alla conseguente immissione in commercio - di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.

 

L'articolo 67-bis è diretto ad inserire fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. care leavers).

L'articolo 72 aumenta da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del Decreto cura Italia, riconosciuto, come stabilito nel corso dell'esame in V Commissione, sino al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio) ed incrementa da 600 a 1.200 euro l'importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

All'articolo 82, che istituisce il Reddito di emergenza (Rem), nel corso dell'esame in V Commissione è stato esteso il termine di presentazione delle domande al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020). Inoltre, è stato inserito il comma 2-bis che, ai fini del riconoscimento del Rem, semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.

 

All'articolo 89, che prevede un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali, nel corso dell'esame in V Commissione è stato aggiunto il comma 2-bis, diretto a garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza.

L'articolo 89-bis istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, volto a dare seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale secondo cui l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro.

Disposizioni per la disabilità e la famiglia

All'articolo 104, volto a rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, nel corso dell'esame in V Commissione è stato inserito il comma 3-bis che ha introdotto, in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali.

 

All'articolo 105 è stata estesa (da zero a 16 anni) l'età dei bambini che possono beneficiare dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo.

 

L'articolo 105-bis integra, con 3 milioni di euro, le risorse destinate a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

 

L'articolo 105-quater incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Il comma 1-bis dell'articolo 110, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti del settore sanitario e della gestione sanitaria accentrata presso la regione (rispetto al 31 maggio previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta regionale deve approvare i suddetti bilanci d'esercizio dell'anno 2019, nonché il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, che vengono fissati, rispettivamente, al 31 luglio e al 30 novembre 2020 (rispetto al 30 giugno e 31 luglio 2020 previsto dal D.L. n. 18/2020).

L'articolo 114 proroga, per l'anno 2020, i termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti, per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. I termini previsti dal testo iniziale sono stati ulteriormente prorogati nel corso dell'esame in V Commissione.

Il comma 4-bis dell'articolo 117, inserito durante l'esame in V Commissione, stabilisce che il perfezionamento della cessione di crediti, non ancora certificati sull'apposita piattaforma della RGS per il pagamento dei debiti scaduti della PA, che risultino esigibili nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche tramite il procedimento di cartolarizzazione, possa avvenire solo a seguito di espressa accettazione dell'ente debitore.

Misure di settore

L'articolo 233, modificato in V Commissione, incrementa di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n.65/2017, per il riparto del quale sono previste modalità eccezionali riferite al solo 2020 (commi 1 e 2). È previsto inoltre un contributo di 165 milioni di euro per il 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, assegnati secondo precise modalità, quale sostegno economico per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 (comma 3).

L'articolo 241 autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Nel corso dell'esame in V Commissione è stato specificato che la riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord (ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n.147 del 2013).

L'articolo 246 prevede la concessione di contributi nell'importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso dell'esame in V Commissione l'ambito di applicazione della misura è stato esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto.

Servizio Studi della Camera dei deputati

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